LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1982, n. 75

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1982
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO V
 CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISIZIONE
ED URBANIZZAZIONE DELLE AREE
CAPO I
 Disposizioni particolari
Art. 75

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 30, comma 1, L. R. 45/1993
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 76

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 64, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 77

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
CAPO II
 Contributi regionali per l' acquisizione e l' urbanizzazione
dei Peep
Art. 78

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 79

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.