LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1982, n. 75

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1982
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO XIII
 RAPPORTI CON LA LEGISLAZIONE STATALE
Art. 123

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 124

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 125
 Rapporti con il FRIE
In conseguenza di quanto previsto dal precedente articolo 2, il Comitato di cui all' articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, deve comunicare annualmente alla Direzione regionale dei lavori pubblici gli importi dei finanziamenti che intende destinare all' edilizia residenziale pubblica, distintamente per categoria di operatori.
La scelta degli operatori può avvenire soltanto nell' ambito delle localizzazioni previste dai progetti biennali di intervento di cui al precedente articolo 3, e deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione regionale dei lavori pubblici.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 2, ultimo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, la disciplina cui fare riferimento per quanto concerne i requisiti soggettivi degli operatori e dei beneficiari i massimali di spesa ammissibile a mutuo agevolato, nonché le caratteristiche oggettive degli alloggi, è quella prevista dalla presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 49, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 126
 Non applicazione di norme
della legge 8 agosto 1977, n. 513
Le disposizioni previste agli articoli 22, ultimi due commi, 25, 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche e integrazioni non trovano applicazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Le domande presentate ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, vengono perfezionate sulla base della disciplina nello stesso prevista.
Per le domande di cui al comma precedente non ancora perfezionate, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la stipula del contratto per motivazioni connesse con i limiti di reddito, può trovare applicazione quanto previsto dal precedente articolo 69 - secondo comma, facendo riferimento, in deroga al disposto dell' articolo 22, quinto comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, al canone che il richiedente corrisponde alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985
2Terzo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 127

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.