LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1982, n. 75

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1982
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 126
 Non applicazione di norme
della legge 8 agosto 1977, n. 513
Le disposizioni previste agli articoli 22, ultimi due commi, 25, 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche e integrazioni non trovano applicazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Le domande presentate ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, vengono perfezionate sulla base della disciplina nello stesso prevista.
Per le domande di cui al comma precedente non ancora perfezionate, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la stipula del contratto per motivazioni connesse con i limiti di reddito, può trovare applicazione quanto previsto dal precedente articolo 69 - secondo comma, facendo riferimento, in deroga al disposto dell' articolo 22, quinto comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, al canone che il richiedente corrisponde alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985
2Terzo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 7, L. R. 13/2002