LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1982, n. 74

Concessione di garanzie fidejussorie regionali sui mutui e sulle anticipazioni che verranno assunte dagli Enti teatrali del Friuli - Venezia Giulia e disciplina sulle modalità di concessione delle fidejussioni regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/1982
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 2
 
La concessione delle garanzie di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo o dell' anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria garanzia e dall' atto di adesione dell' Istituto mutuante.