LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1982, n. 71

Interventi regionali per la costruzione, ristrutturazione e ampliamento di << Impianti - base >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
420.06 - Impianti sportivi

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 37, comma 2, L. R. 10/1988
Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia, in conformità alle finalità enunciate dall' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, promuove iniziative nel campo sportivo e ricreativo attraverso un programma pluriennale di interventi - assunto nel quadro della programmazione regionale - tendenti a rendere disponibili << Impianti base >> idonei a favorire l' attività sportiva e ricreativa.
Art. 2
 
Gli << Impianti base >> di cui al precedente articolo 1 sono destinati alla pratica sportiva ed in ispecie a quella ricreativa, motoria e del tempo libero.
Gli anzidetti << Impianti base >> devono essere realizzati secondo la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto degli standards previsti dal Piano urbanistico regionale.
L' amministrazione regionale - con regolamento da assumere entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge - disciplinerà le caratteristiche tipologiche, costruttive e gestionali degli << Impianti - base >>.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni e Consorzi fra enti locali:
a) contributi in conto capitale, fino all' 80% della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisizione dell' intera area destinata all' << Impianto - base >>;
b) contributi in conto capitale rateati in dieci quote annuali ciascuna nella misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, la ristrutturazione e l' ampliamento delle strutture componenti l' << Impianto - base >>;
c) contributi annui costanti ventennali in misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, la ristrutturazione e l' ampliamento delle strutture componenti l' << Impianto - base >>; qualora il capitale mutuato per la costruzione, la ristrutturazione e l' ampliamento dell' << Impianto - base >> sia inferiore alla spesa ritenuta ammissibile, il contributo regionale sarà commisurato a tale capitale mutuato sempre nella percentuale non superiore al 9%.

L' amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ad Associazioni, Istituzioni, Enti, Istituti, comprese le associazioni di carattere privato che in maniera collaterale rispetto al fine principale svolgono attività sportiva dilettantistica, i contributi previsti dal precedente comma lettera a) e lettera b).
Art. 4
 
Le domande tendenti all' ottenimento dei contributi di cui al precedente articolo 3 dovranno essere presentate al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive corredate da un progetto generale dell' << Impianto - base >> mentre l' opera potrà essere eseguita anche per lotti.
Art. 5
 
Nel quadro del programma di interventi di cui all' articolo 1 la Giunta regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del Presidente della Giunta stessa o dell' Assessore delegato, approva i piani di ripartizione dei fondi disponibili.
Art. 6
 
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, se non contrastanti con la medesima, le norme di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43.
Art. 7
 
Per le finalità previste dalla lettera a) del primo comma e dal secondo comma del precedente articolo 3, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio attività ricreative e sportive - Categoria XI - il capitolo 5319 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' acquisizione dell' intera area destinata all' impianto base >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 45 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 8
 
Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma del precedente articolo 3, è autorizzato per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983 un limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per i diversi esercizi come segue:
esercizio 1982lire150 milioni
esercizi dal 1983 al 1991lire300 milioni
esercizio 1992lire150 milioni


Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio attività ricreative e sportive - Categoria XI - il capitolo 5320 con la denominazione: << Contributi in conto capitale decennali per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti base >> e con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 43 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 9
 
Per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma del precedente articolo 3 è autorizzato il limite d' impegno di lire 100 milioni nell' esercizio 1982.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio attività ricreative e sportive - Categoria XI - il capitolo 5321 con la denominazione: << Contributi annui costanti per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti - base >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 100 milioni relative all' esercizio 1982 mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;
- per lire 200 milioni (100 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984), mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.