LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1982, n. 71

Interventi regionali per la costruzione, ristrutturazione e ampliamento di << Impianti - base >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
420.06 - Impianti sportivi

Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni e Consorzi fra enti locali:
a) contributi in conto capitale, fino all' 80% della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisizione dell' intera area destinata all' << Impianto - base >>;
b) contributi in conto capitale rateati in dieci quote annuali ciascuna nella misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, la ristrutturazione e l' ampliamento delle strutture componenti l' << Impianto - base >>;
c) contributi annui costanti ventennali in misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, la ristrutturazione e l' ampliamento delle strutture componenti l' << Impianto - base >>; qualora il capitale mutuato per la costruzione, la ristrutturazione e l' ampliamento dell' << Impianto - base >> sia inferiore alla spesa ritenuta ammissibile, il contributo regionale sarà commisurato a tale capitale mutuato sempre nella percentuale non superiore al 9%.

L' amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ad Associazioni, Istituzioni, Enti, Istituti, comprese le associazioni di carattere privato che in maniera collaterale rispetto al fine principale svolgono attività sportiva dilettantistica, i contributi previsti dal precedente comma lettera a) e lettera b).