LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

CAPO I
 Generalità
Art. 1
 Finalità
La Regione in collaborazione con le Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali e con gli Enti locali promuove, nel quadro della riorganizzazione e della integrazione dei servizi sociali e sanitari:
a) la conoscenza, ai fini epidemiologici, della realtà socio economica, culturale e sanitaria in relazione ai fenomeni delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo con particolare riferimento alla ricostruzione delle motivazioni e delle esigenze degli utenti;
b) l' elaborazione di progetti obiettivo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo in coordinamento con le altre iniziative regionali per la lotta alle cause di emarginazione e di disadattamento;
c) lo sviluppo di una coscienza sanitaria diffusa in tema di tossicodipendenze e alcoolismo;
d) lo sviluppo e l' attuazione di iniziative per la qualificazione e l' aggiornamento degli operatori in questo settore di attività.

Le sopraindicate attività sono estese anche ai fenomeni del tabagismo e dell' abuso di psicofarmaci.
Art. 2
 Analisi epidemiologica e sistema informativo
L' Assessore regionale all' igiene e alla sanità, sentito il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, coordina le attività previste dall' articolo 1 della presente legge ed a tal fine impartisce direttive per la raccolta e l' elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici. Nella raccolta dei dati deve essere rispettato l' anonimato se richiesto, garantendo con opportuni accorgimenti l' esatto riferimento a uno stesso soggetto di tutte le notizie che lo riguardano.
Tutti i presidi e i servizi sanitari e di assistenza sociale, pubblici e privati, e i sanitari esercenti la libera professione che erogano prestazioni socio sanitarie ad alcoolisti e a tossicodipendenti sono tenuti a trasmettere all' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali i dati richiesti secondo le disposizioni in vigore, utilizzando gli schemi all' uopo predisposti dalla Direzione regionale dell' igiene e della sanità. Sarà cura dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali inoltrare i dati alla Regione secondo le modalità dalla medesima stabilite.
L' Assessore all' igiene e alla sanità redige il piano annuale delle rilevazioni statistiche e delle indagini epidemiologiche, analizza i dati raccolti, avvalendosi a tal fine del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, cura l' ampia diffusione dei dati stessi e ne riferisce annualmente al consiglio regionale anche sulla base di una relazione esplicativa degli aspetti qualitativi dei fenomeni rilevati.
Le Unità locali dei Servizi sanitari e socio - assistenziali possono svolgere, anche di propria iniziativa, ulteriori indagini articolate nel territorio di competenza in collaborazione con le istituzioni e le forze sociali.
Art. 3
 Accesso dei tossicodipendenti e degli alcoolisti
alle strutture del servizio sanitario
I tossicodipendenti e gli alcoolisti hanno diritto di accedere alle cure, alle prestazioni consultoriali, di orientamento, di reinserimento e post - cura e alle misure di ausilio legale e sociale, presso i presidi e servizi delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali e presso tutti gli altri servizi sanitari pubblici ubicati nella regione ovvero presso quelli privati all' uopo convenzionati.
Deve essere garantito, in ogni caso, il diritto alla scelta del luogo di cura, nell' ambito di quelli pubblici o privati convenzionati nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari.
Le cure sono prestate dai medici convenzionati e normali servizi ambulatoriali territoriali e ospedalieri delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali.
Art. 4
 Formazione e aggiornamento del personale
La Regione, nell' ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di riqualificazione e di aggiornamento per tutto il personale che opera per le finalità previste dalla presente legge ed in particolare per i medici di base, nel rispetto delle competenze statali concernenti il personale del servizio sanitario nazionale e della normativa contrattuale relativa a quello convenzionato.
Tali attività devono essere atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.
Le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all' articolo 6, su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità di concerto con l' Assessore all' istruzione e alla formazione professionale.
All' esecuzione dei programmi di cui al precedente comma provvedono le Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali anche in forma associata attraverso seminari, giornate di studio, ricerche ed altre iniziative intese altresì a confrontare anche con comandi professionali presso comunità terapeutiche od altre forme di associazionismo con le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge sul territorio nazionale, armonizzare ed elevare le varie esperienze di lavoro nonché ad approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il personale.
CAPO II
 Strutture e compiti
Art. 5
 Strutture per il perseguimento delle finalità
Le finalità di cui all' articolo 1 sono perseguite a cura:
a) della Direzione regionale dell' igiene e della sanità mediante il Servizio preposto alla trattazione degli interventi speciali socio - sanitari, in collaborazione con le Direzioni regionali del lavoro e dell' assistenza sociale, dell' istruzione e formazione professionale nonché di altri organismi ed uffici pubblici secondo gli indirizzi della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
b) del Comitato regionale di cui all' articolo 6 della presente legge;
c) delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.

Per le medesime finalità sono chiamati a concorrere in attività di collaborazione gli organi e gli uffici scolastici, gli istituti universitari più interessati, i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di lavoro, i comitati di quartiere, le associazioni e gli organismi rappresentativi di forze sociali operanti nel territorio, le associazioni di assistenti, le associazioni e le istituzioni di volontariato.
Per le medesime finalità sono altresì chiamati a concorrere gli Enti locali territoriali.
Art. 6
 Comitato regionale per la prevenzione
delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo
È istituito il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, quale organo tecnico consultivo della Regione nelle materie di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e della presente legge.
Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo è composto da:
1) l' Assessore regionale all' igiene e alla sanità che lo presiede;
2) l' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione o un suo delegato;
3) da 10 membri di cui 5 nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 3 e 5 della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità scelti fra medici, operatori sanitari medici, psicologi, farmacologi, farmacisti, educatori, sociologi, assistenti sociali, nonché fra gli esperti aventi specifica competenza e/o esperienza nelle cause che determinano l' uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, nel reinserimento sociale delle persone dedite a tale uso, negli interventi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, comprendendo tra questi anche gli astinenti portatori di particolari esperienze;
4) dai Presidenti delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali o da loro delegati con preferenza alle persone che presiedono al Consulta di cui all' articolo 12 della presente legge.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Art. 7
 Funzioni del Comitato regionale per la
prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze
Il Comitato ha compiti di coordinamento delle attività degli organi e degli enti preposti alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti e alcoolisti, e di raccolta e valutazione dei dati statistici ed informativi.
Il Comitato esprime il proprio parere:
a) per la formulazione e l' aggiornamento dei progetti obiettivo di cui all' articolo 1;
b) per la formulazione degli schemi di convenzione tipo da adottarsi dalle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali nei rapporti con enti ed istituzioni che svolgono attività previste dalla presente legge;
c) per il riparto dei fondi di cui alle lettere b) e c) dell' articolo 14;
d) per i piani di formazione ed aggiornamento del personale di cui al terzo comma dell' articolo 4 della presente legge.

Il Comitato deve essere sentito sulla designazione degli esperti facenti parte delle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d' Appello di cui all' articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e, nelle materie di sua competenza, sulle deliberazioni degli organi della Regione; in tali materie il Comitato può anche formulare di sua iniziativa pareri e proposte alla Giunta regionale.
Il Comitato può disporre indagini conoscitive e acquisire informazioni epidemiologiche, specie in collaborazione con il mondo della scuola, con le comunità giovanili, con le Forze armate e con il mondo economico; può compiere ispezioni e disporre la raccolta di elementi conoscitivi avvalendosi dei servizi delle Unità sanitarie locali e dell' Amministrazione regionale; può chiedere informazioni a qualsiasi organo della pubblica Amministrazione operante nell' ambito regionale.
Ai fini di cui alla presente legge ed in occasione dell' esame di determinati argomenti il Comitato può invitare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti, funzionari, operatori ed esperti di Enti pubblici ed Uffici statali della sanità, della scuola, della giustizia, della Forze dell' ordine, delle Forze armate, delle Direzioni regionali dell' istruzione e dell' agricoltura, nonché di altre Direzioni eventualmente interessate.
Il Comitato adempie inoltre a quanto previsto dall' articolo 104 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, secondo comma, L. R. 21/1986
Art. 8
 Funzionamento del Comitato regionale
per la prevenzione delle tossicodipendenze
e dell' alcoolismo
I componenti del Comitato restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l' attività del Comitato.
Nei casi di dimissioni o di permanente impedimento di un componente del Comitato di nomina del Consiglio regionale ovvero della Giunta regionale, detti organi provvedono rispettivamente alla sostituzione entro 20 giorni dalla comunicazione fattane dal Presidente del Comitato.
I componenti non di diritto che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla nomina.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente l' ordine del giorno della riunione e inviato a tutti i componenti almeno 10 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere convocato mediante avviso telegrafico con preavviso di 48 ore.
Il Comitato deve essere riunito se ne fanno motivata richiesta almeno sei componenti; in tal caso la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nella sua prima riunione il Comitato elegge a maggioranza dei suoi componenti un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Comitato può articolarsi in commissioni di studio, alle quali possono partecipare anche esperti non facenti parte del Comitato stesso, con particolare riguardo all' apporto del mondo della scuola.
Funge da segretario del Comitato un funzionario con la qualifica non inferiore a segretario della Direzione regionale dell' igiene e sanità.
I singoli componenti del Comitato possono essere incaricati con decreto dell' Assessore regionale all' igiene e alla sanità a partecipare a gruppi di lavoro e di studio in materia di tossicodipendenze anche fuori del territorio regionale, fruendo del trattamento di missione, se dovuto.
Art. 9
 Compiti dell' Unità locale dei servizi sanitari
e socio - assistenziali
I compiti delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali in attuazione delle finalità di cui all' articolo 1 comprendono:
- attività di propaganda, prevenzione ed educazione contro la droga e l' alcoolismo ed ogni altra forma di tossicodipendenza;
- trattamento delle forme acute e croniche;
- attività consultoriale e di orientamento, misure di ausilio legale ed interventi di assistenza sociale anche in collegamento con i servizi sociali degli Enti locali;
- attività di reinserimento e post - cura anche attraverso la formazione e la costituzione di comunità terapeutiche;
- esecuzione di programmi di formazione e qualificazione professionale;
- raccolta di elementi informativi ed epidemiologici anche per le esigenze di cui all' articolo 2.

Art. 10
 Particolari attività dell' Unità locale
dei servizi sanitari e socio - assistenziali
Nello svolgimento dei propri compiti l' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali deve in particolare garantire l' assistenza, previe le necessarie intese con gli organi statali competenti anche attraverso l' attivazione delle convenzioni previste dall' articolo 84 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ai detenuti tossicodipendenti ristretti nelle carceri dei rispettivi territori.
Nell' adozione e promozione delle iniziative, anche sperimentali, per il reinserimento del tossicodipendente e degli alcoolisti, deve tendere a privilegiare le attività associative, culturali, lavorative, ricreative e di espressione artistica, favorendo il coinvolgimento in queste attività di ex tossicodipendenti ed ex alcoolisti.
Al fine dell' inserimento dei tossicodipendenti in aziende preferibilmente operanti nei settori artigiano e agricolo, l' Unità sanitaria locale può prevedere per tempo determinato, l' assunzione parziale degli oneri sociali, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sul collocamento obbligatorio, secondo apposito disciplinare approvato dal Comitato di gestione, sentito il parere vincolante del Comitato di cui all' articolo 6.
Il Comitato di gestione dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali può altresì stipulare convenzioni sulla base dello schema tipo di cui alla lettera b) del secondo comma del precedente articolo 7, con comunità terapeutiche ed altre simili istituzioni anche di carattere privato, senza scopo di lucro, per l' accoglimento di soggetti disposti al recupero, assumendone l' onere.
Il Comitato di gestione può concedere sovvenzioni od/ed altre forme di sostegno, anche mediante proprio personale a cooperative in cui svolgono prevalentemente attività lavorativa ex tossicodipendenti ed ex alcoolisti, che si propongono le finalità di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 11
 Ripartizione dei compiti nell' ambito dell' Unità locale
dei servizi sanitari e socio - assistenziali
Nell' ambito dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali l' esercizio delle attività di cui all' articolo 9, si esplica:
a) a livello di coordinamento:
- a cura dell' ufficio di direzione, in particolare tramite il settore, in forma autonoma o associata a norma del secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, preposto all' assistenza e tutela nell' età adulta, servizio sociale e consultoriale della famiglia;
b) a livello operativo:
- mediante forme di integrazione funzionale tra servizi sanitari e di assistenza sociale, specialistici e multizonali e le altre strutture pubbliche e quelle private convenzionate, riservando ai medici convenzionati e ai servizi ambulatoriali operanti nel territorio il compito dell' erogazione delle prestazioni sanitarie. Ai reparti ospedalieri spetta il compito della cura, mediante ricovero, nei casi di gravi danni organici, per approfondimenti diagnostici e per iniziali trattamenti disintossicanti nei casi di gravi intossicazioni croniche, e alle altre strutture pubbliche e private convenzionate, le attività di prevenzione, recupero e riabilitazione.

Il collegamento tra dette forme di integrazione funzionale è attribuito alla responsabilità di un gruppo operativo composto da uno o più operatori per ciascun campo d' intervento di carattere sanitario, psicologico e sociale, secondo le entità fissate dal piano sanitario regionale o dai piani attuativi.
Il gruppo operativo è diretto da uno dei suoi componenti nominato dal Comitato di gestione, e dipende dal settore prescelto come alla precedente lettera a).
Per le esigenze di collegamento e di funzionamento del gruppo operativo e degli utenti è istituita una segreteria presso il distretto socio sanitario ubicato nella sede dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali.
Art. 12
 Consulta locale per le tossicodipendenze
e l' alcoolismo
È istituita presso ogni Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali una Consulta per le tossicodipendenze e l' alcoolismo con il compito di fornire pareri agli organi di amministrazione dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali.
La Consulta è costituita con provvedimento del Presidente del Comitato di gestione ed è composta da non più di dieci persone scelte dall' Assemblea generale dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali con voto limitato a sette nominativi tra medici, psicologi, farmacologi, farmacisti, sociologi, educatori nonché fra le altre persone aventi specifica competenza e/o esperienza nella materia, particolarmente esperte circa le cause che determinano l' uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, le modalità di reinserimento sociale delle persone dedite a tale uso, gli interventi per la prevenzione e cura delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo. Della Consulta fa anche parte di diritto il responsabile del gruppo operativo di cui al secondo comma dell' articolo 11.
La Consulta dovrà prevedere forme di consultazione permanente con gli Enti locali, con il Distretto scolastico avente sede legale nel territorio dell' USL, con le Autorità locali militari e di polizia nonché con le forze sociali e gruppi di animazione giovanile e di promozione sociale.
La Consulta dura in carica per il tempo del mandato dell' Assemblea dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali ed è presieduta da un componente del Comitato di gestione o dell' Assemblea dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali.
Art. 13
 Attività di volontariato
1. Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione dei tossicodipendenti e degli alcoolisti, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle collettività locali, sono esercitate nell'ambito delle Aziende sanitarie regionali, secondo le disposizioni della legge 266/1991 e della normativa regionale di attuazione.
In particolare, sarà privilegiata la partecipazione degli ex alcoolisti e degli ex tossicodipendenti ai programmi di prevenzione e di riabilitazione.
Il settore preposto alla gestione dei servizi può autorizzare persone idonee all' assistenza e alla educazione a frequentare i servizi destinati all' opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
Parimenti può essere ammesso personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio - sanitari o corsi di laurea o di specializzazione nella materia di cui alla presente legge.
L' attività prevista dai due commi precedenti non può essere retribuita.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 12/1995
CAPO III
 Disposizioni di carattere finanziario
Art. 14
 Finanziamenti
Le attività di cui alla presente legge sono finanziate mediante:
a) la quota del fondo sanitario nazionale per gli interventi di carattere sanitario;
b) la quota annuale attribuita alla Regione ai sensi dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
c) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;
d) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.

Il finanziamento delle attività previste dall' articolo 4 deve far carico agli stanziamenti di cui alla lettera c), fatta eccezione per le iniziative riservate al personale appartenente al Servizio sanitario nazionale, i cui oneri dovranno gravare sugli stanziamento sub a).
I finanziamenti previsti dai punti c) e d) del primo comma del presente articolo dovranno essere impiegati prevalentemente in attività ed iniziative di prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
Note:
1Terzo comma abrogato da art. 17, secondo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
2Riconfermata l' anzidetta abrogazione ad opera dell' articolo 79 L.R. 5/94.
Art. 15
 Copertura spese pregresse
L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad erogare sovvenzioni straordinarie alle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali subentrate ai Consorzi sanitari od Enti ospedalieri che in precedenza abbiano gestito Centri medici e di assistenza sociale:
- per le spese sostenute dai Consorzi sanitari od Enti ospedalieri in relazione alla gestione e funzionamento dei Centri medici e di assistenza sociale, dalla data di funzionamento dei Centri fino alla data di trasferimento dei medesimi alle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali;
- per le spese sostenute dalle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali, per le medesime finalità, dalla data di assunzione della gestione dei Centri fino al 31 dicembre 1981.

Dette sovvenzioni straordinarie saranno concesse, nella misura massima di lire 216 milioni, previa presentazione d' istanza documentata che le UUSSLL dovranno inviare alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità entro il 60 giorno dall' entrata in vigore della presente legge.
A tal fine verranno utilizzati i fondi disponibili derivanti dalle quote attribuite alla Regione, ai sensi dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, fino all' esercizio 1981.
Art. 16
 Abrogazione di norme
Art. 17
 
Gli oneri previsti dalla lettera b) del precedente articolo 14 fanno carico al capitolo 2535 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982.
Art. 18
 
Per gli oneri previsti dalla lettera c) del precedente articolo 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2534 con la denominazione: << Interventi per la tutela della salute dei tossicodipendenti >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi); di detto importo la somma di lire 500 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, II comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 rag. dell' 11 febbraio 1982.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 19
 
Le spese di funzionamento del Comitato regionale istituito con il precedente articolo 6 fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 20
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 15 fanno carico alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 sul capitolo 7616 e trasferita ai sensi degli articoli 6. secondo comma e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 4 rag. del 1 febbraio 1982 sul capitolo 2535 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982.
Art. 21
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.