LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

CAPO III
 Disposizioni di carattere finanziario
Art. 14
 Finanziamenti
Le attività di cui alla presente legge sono finanziate mediante:
a) la quota del fondo sanitario nazionale per gli interventi di carattere sanitario;
b) la quota annuale attribuita alla Regione ai sensi dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
c) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;
d) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.

Il finanziamento delle attività previste dall' articolo 4 deve far carico agli stanziamenti di cui alla lettera c), fatta eccezione per le iniziative riservate al personale appartenente al Servizio sanitario nazionale, i cui oneri dovranno gravare sugli stanziamento sub a).
I finanziamenti previsti dai punti c) e d) del primo comma del presente articolo dovranno essere impiegati prevalentemente in attività ed iniziative di prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
Note:
1Terzo comma abrogato da art. 17, secondo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
2Riconfermata l' anzidetta abrogazione ad opera dell' articolo 79 L.R. 5/94.
Art. 15
 Copertura spese pregresse
L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad erogare sovvenzioni straordinarie alle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali subentrate ai Consorzi sanitari od Enti ospedalieri che in precedenza abbiano gestito Centri medici e di assistenza sociale:
- per le spese sostenute dai Consorzi sanitari od Enti ospedalieri in relazione alla gestione e funzionamento dei Centri medici e di assistenza sociale, dalla data di funzionamento dei Centri fino alla data di trasferimento dei medesimi alle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali;
- per le spese sostenute dalle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali, per le medesime finalità, dalla data di assunzione della gestione dei Centri fino al 31 dicembre 1981.

Dette sovvenzioni straordinarie saranno concesse, nella misura massima di lire 216 milioni, previa presentazione d' istanza documentata che le UUSSLL dovranno inviare alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità entro il 60 giorno dall' entrata in vigore della presente legge.
A tal fine verranno utilizzati i fondi disponibili derivanti dalle quote attribuite alla Regione, ai sensi dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, fino all' esercizio 1981.
Art. 16
 Abrogazione di norme
Art. 17
 
Gli oneri previsti dalla lettera b) del precedente articolo 14 fanno carico al capitolo 2535 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982.
Art. 18
 
Per gli oneri previsti dalla lettera c) del precedente articolo 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2534 con la denominazione: << Interventi per la tutela della salute dei tossicodipendenti >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi); di detto importo la somma di lire 500 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, II comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 rag. dell' 11 febbraio 1982.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 19
 
Le spese di funzionamento del Comitato regionale istituito con il precedente articolo 6 fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 20
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 15 fanno carico alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 sul capitolo 7616 e trasferita ai sensi degli articoli 6. secondo comma e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 4 rag. del 1 febbraio 1982 sul capitolo 2535 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982.
Art. 21
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.