LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 8
 Funzionamento del Comitato regionale
per la prevenzione delle tossicodipendenze
e dell' alcoolismo
I componenti del Comitato restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l' attività del Comitato.
Nei casi di dimissioni o di permanente impedimento di un componente del Comitato di nomina del Consiglio regionale ovvero della Giunta regionale, detti organi provvedono rispettivamente alla sostituzione entro 20 giorni dalla comunicazione fattane dal Presidente del Comitato.
I componenti non di diritto che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla nomina.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente l' ordine del giorno della riunione e inviato a tutti i componenti almeno 10 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere convocato mediante avviso telegrafico con preavviso di 48 ore.
Il Comitato deve essere riunito se ne fanno motivata richiesta almeno sei componenti; in tal caso la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nella sua prima riunione il Comitato elegge a maggioranza dei suoi componenti un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Comitato può articolarsi in commissioni di studio, alle quali possono partecipare anche esperti non facenti parte del Comitato stesso, con particolare riguardo all' apporto del mondo della scuola.
Funge da segretario del Comitato un funzionario con la qualifica non inferiore a segretario della Direzione regionale dell' igiene e sanità.
I singoli componenti del Comitato possono essere incaricati con decreto dell' Assessore regionale all' igiene e alla sanità a partecipare a gruppi di lavoro e di studio in materia di tossicodipendenze anche fuori del territorio regionale, fruendo del trattamento di missione, se dovuto.