LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 6
 Comitato regionale per la prevenzione
delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo
È istituito il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, quale organo tecnico consultivo della Regione nelle materie di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e della presente legge.
Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo è composto da:
1) l' Assessore regionale all' igiene e alla sanità che lo presiede;
2) l' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione o un suo delegato;
3) da 10 membri di cui 5 nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 3 e 5 della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità scelti fra medici, operatori sanitari medici, psicologi, farmacologi, farmacisti, educatori, sociologi, assistenti sociali, nonché fra gli esperti aventi specifica competenza e/o esperienza nelle cause che determinano l' uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, nel reinserimento sociale delle persone dedite a tale uso, negli interventi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, comprendendo tra questi anche gli astinenti portatori di particolari esperienze;
4) dai Presidenti delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali o da loro delegati con preferenza alle persone che presiedono al Consulta di cui all' articolo 12 della presente legge.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.