LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 15
 Copertura spese pregresse
L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad erogare sovvenzioni straordinarie alle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali subentrate ai Consorzi sanitari od Enti ospedalieri che in precedenza abbiano gestito Centri medici e di assistenza sociale:
- per le spese sostenute dai Consorzi sanitari od Enti ospedalieri in relazione alla gestione e funzionamento dei Centri medici e di assistenza sociale, dalla data di funzionamento dei Centri fino alla data di trasferimento dei medesimi alle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali;
- per le spese sostenute dalle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali, per le medesime finalità, dalla data di assunzione della gestione dei Centri fino al 31 dicembre 1981.

Dette sovvenzioni straordinarie saranno concesse, nella misura massima di lire 216 milioni, previa presentazione d' istanza documentata che le UUSSLL dovranno inviare alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità entro il 60 giorno dall' entrata in vigore della presente legge.
A tal fine verranno utilizzati i fondi disponibili derivanti dalle quote attribuite alla Regione, ai sensi dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, fino all' esercizio 1981.