LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 13
 Attività di volontariato
1. Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione dei tossicodipendenti e degli alcoolisti, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle collettività locali, sono esercitate nell'ambito delle Aziende sanitarie regionali, secondo le disposizioni della legge 266/1991 e della normativa regionale di attuazione.
In particolare, sarà privilegiata la partecipazione degli ex alcoolisti e degli ex tossicodipendenti ai programmi di prevenzione e di riabilitazione.
Il settore preposto alla gestione dei servizi può autorizzare persone idonee all' assistenza e alla educazione a frequentare i servizi destinati all' opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
Parimenti può essere ammesso personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio - sanitari o corsi di laurea o di specializzazione nella materia di cui alla presente legge.
L' attività prevista dai due commi precedenti non può essere retribuita.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 12/1995