LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 53

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/09/1982
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 8
 
Con la legge di bilancio sarà annualmente determinato, sulla base del preventivo degli Istituti autonomi per le case popolari, l' importo da erogare, all' inizio di ogni esercizio finanziario, agli Istituti stessi quale corrispettivo delle spese di regia dei compiti affidati ai sensi degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché delle disposizioni contenute nella presente legge.
Parimenti, all' inizio di ogni esercizio finanziario sarà corrisposto agli Istituti autonomi per le case popolari, con obbligo di rendicontazione del relativo utilizzo, l' importo, al netto delle entrate della gestione, necessario per la copertura delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi affidati in gestione agli stessi, sulla base dei preventivi che gli Istituti produrranno nel termine di cui al precedente comma.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 53, primo comma, L. R. 5/1986