LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 luglio 1982, n. 47

Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all' estero.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1982
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese per lo svolgimento di attività promozionali all' estero, nelle materie di competenza regionale, da espletarsi comunque nei limiti e con le forme previste dalle norme richiamate al successivo articolo 3.
I finanziamenti di cui alla presente legge concernono, in particolare, le iniziative promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 5, comma 3, L. R. 13/2002