LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1982, n. 36

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/06/1982
Materia:
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 4
 
L' inquadramento del personale camerale nelle qualifiche funzionali, secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, ha luogo sulla base del trattamento in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui agli articoli 98 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
Ai fini dell' effettuazione del calcolo di cui al quinto comma del citato articolo 98, la retribuzione iniziale e quella in godimento comprendono lo stipendio, l' assegno camerale di cui al Decreto interministeriale 27 agosto 1974, nonché l' assegno di cui al DPR 11 maggio 1976, n. 268.
Nella retribuzione in godimento si computano, inoltre, l' assegno personale di cui all' articolo 98 del regolamento del personale camerale, approvato con DM 16 marzo 1970, e gli eventuali aumenti periodici spettanti al dipendente nella qualifica e parametro di provenienza.
Qualora il trattamento economico tabellare spettante per effetto dell' inquadramento sia inferiore al trattamento economico già in godimento - comprensivo, oltre che dello stipendio e degli assegni valutabili ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, anche della gratifica prevista dall' articolo 40 del regolamento del personale camerale succitato - viene anticipata la posizione tabellare sino alla concorrenza del predetto importo anche mediante scatti virtuali.
Nella posizione tabellare così determinata è attribuito un aumento di lire 300.000 annue lorde; il predetto aumento è di lire 360.000 per il personale già appartenente alla carriera ausiliaria. L' arrotondamento si effettua con le modalità previste dall' articolo 98, quinto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
L' eventuale assegno ad personam, di cui all' articolo 3 del citato Decreto interministeriale 27 agosto 1974, viene riassorbito ai sensi dell' articolo 102 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Il termine di cui all' articolo 99, penultimo comma, della predetta legge regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.