Art. 4
L' inquadramento del personale camerale nelle qualifiche funzionali, secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, ha luogo sulla base del trattamento in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui agli articoli 98 e seguenti della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
Ai fini dell' effettuazione del calcolo di cui al quinto comma del citato articolo 98, la retribuzione iniziale e quella in godimento comprendono lo stipendio, l' assegno camerale di cui al Decreto interministeriale 27 agosto 1974, nonché l' assegno di cui al
DPR 11 maggio 1976, n. 268.
Nella retribuzione in godimento si computano, inoltre, l' assegno personale di cui all' articolo 98 del regolamento del personale camerale, approvato con DM 16 marzo 1970, e gli eventuali aumenti periodici spettanti al dipendente nella qualifica e parametro di provenienza.
Qualora il trattamento economico tabellare spettante per effetto dell' inquadramento sia inferiore al trattamento economico già in godimento - comprensivo, oltre che dello stipendio e degli assegni valutabili ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, anche della gratifica prevista dall' articolo 40 del regolamento del personale camerale succitato - viene anticipata la posizione tabellare sino alla concorrenza del predetto importo anche mediante scatti virtuali.
Il termine di cui all' articolo 99, penultimo comma, della predetta legge regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.