LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1982, n. 36

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/06/1982
Materia:
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 2
 
I dipendenti camerali di ruolo sono inquadrati - ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge - nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, in base al seguente criterio di equiparazione:
- dirigente - dirigente
- carriera direttiva - consigliere
- carriera di concetto - segretario
- carriera esecutiva - coadiutore
- carriera ausiliaria tecnica - agente tecnico
- carriera ausiliaria - commesso

Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.