LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1982, n. 11

Particolari norme finanziarie connesse con l' approvazione del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1982.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/01/1982
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall' articolo 1 ed il secondo inserito con l' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato nell' esercizio 1982 l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.