LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.11 - Enti soppressi

Art. 4
 
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale di cui all' articolo 1 della presente legge venga attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico fisso e continuativo spettante al 12 aprile 1980 per la corrispondente carriera, qualifica o livello d'appartenenza, in forza di regolamenti e di norme statali già in vigore, comprensivo degli acconti di cui all' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55, è attribuito un assegno personale, non pensionabile, pari alla differenza fra il trattamento predetto e quello di inquadramento.
L' assegno personale di cui al precedente comma verrà assorbito con i futuri aumenti di carattere generale fino all' integrale assorbimento.