LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.11 - Enti soppressi

Art. 11
 
Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, il personale assunto ai sensi e per gli effetti dell' articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55, ed in servizio alla data del 31 dicembre 1981 presso le strutture operative e gli uffici trasferiti, è mantenuto in servizio, a decorrere dal 1 gennaio 1982, da parte del Comune di destinazione, sino alla data dell' inquadramento nel rispettivo ruolo organico, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma.
L' inquadramento avrà luogo con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine di cui al precedente articolo 9, previo superamento di prove di esame da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le prove di cui al precedente comma, consistenti in esami - colloquio o prova pratica, verteranno su argomenti inerenti i compiti istituzionali dei Comuni in materia socio - assistenziale e dovranno avere riguardo, altresì, alle esperienze lavorative degli interessati nello stesso settore.
In caso di mancata indizione da parte dei Comuni delle prove di esame, entro il termine di cui al secondo comma, ovvero in caso di mancato superamento da parte degli interessati delle prove indette, i relativi rapporti di lavoro s' intendono risolti di diritto.
Al personale di cui al presente articolo spetta, a decorrere dal 1 gennaio 1982 e sino alla corresponsione del trattamento d' inquadramento, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale previsto per il personale di analogo livello retributivo - funzionale del ruolo degli Enti locali.
Il personale di cui al presente articolo verrà inquadrato nello stipendio iniziale previsto per il livello retributivo - funzionale spettante ai sensi del precedente comma.