LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.11 - Enti soppressi

Art. 10
 
Al personale di cui al precedente articolo 8 viene corrisposto, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dai Comuni di assegnazione, il trattamento economico previsto dall' articolo 2 della presente legge fino alla corresponsione del trattamento di inquadramento nei ruoli organici dei Comuni.
Ai fini della progressione economica nei livelli retributivi d' inquadramento di cui alla Tabella B) si tiene conto dell' anzianità maturata dal personale a decorrere dal 12 aprile 1980.
Nei confronti del personale suindicato troveranno altresì applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.