LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 febbraio 1981, n. 9

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi nelle materie di competenza della Direzione regionale delle foreste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/02/1981
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
210.02 - Foreste

Art. 1
 
Tutti i pagamenti afferenti le competenze della Direzione regionale delle foreste possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre da parte del Direttore regionale delle foreste - senza alcun limite di spesa - a favore dei Dirigenti preposti ai Servizi centrali e periferici della Direzione o di consiglieri, ai medesimi Servizi assegnati.
La norma di cui al precedente comma si applica anche alle pratiche già istruite e a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.