LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/1981
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia
210.06 - Economia montana
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 62
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7370 con la denominazione: << Sovvenzioni ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni per favorire l' attività promozionale del Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.