LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71

Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio - televisivo nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/10/1981
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 4
 
Il contributo non può superare il 90% della somma complessivamente necessaria per la realizzazione delle opere.
La misura del contributo viene determinata dalla Giunta regionale sulla base del progetto tecnico e finanziario relativo all' installazione degli impianti ripetitori, presentato dagli Enti di cui al precedente articolo 2.
Il contributo concesso viene erogato per intero prima dell' inizio dei lavori.
È fatto obbligo, ad ultimazione dei lavori, di dimostrare l' avvenuto impiego del contributo stesso per le finalità della presente legge.