CAPO II
Contributi alle Comunità montane,
ai Comuni o loro consorzi per la ricezione
dei servizi radiotelevisivi
Art. 2
I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo sono concessi alle Comunità montane, ai Comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana. Fra le opere da realizzare con il contributo rientrano l' acquisizione delle aree, la costruzione e sistemazione di strade o sentieri, la costruzione di elettrodotti - allacciamenti compresi - e di ogni altra infrastruttura necessaria per l' installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche.
Art. 3
Possono essere ammesse a contributo solo quelle opere che risultano a carico degli Enti di cui al precedente articolo 2 in base ad apposita convenzione, stipulata dagli enti stessi con la RAI - Radiotelevisione Italiana. Dalla predetta convenzione, dovrà risultare, fra l' altro, che tali opere sono necessarie per l' installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche che la Rai - Radiotelevisione Italiana si impegna a fornire.
Art. 4
Il contributo non può superare il 90% della somma complessivamente necessaria per la realizzazione delle opere.
La misura del contributo viene determinata dalla Giunta regionale sulla base del progetto tecnico e finanziario relativo all' installazione degli impianti ripetitori, presentato dagli Enti di cui al precedente articolo 2.
Il contributo concesso viene erogato per intero prima dell' inizio dei lavori.
È fatto obbligo, ad ultimazione dei lavori, di dimostrare l' avvenuto impiego del contributo stesso per le finalità della presente legge.
Art. 5
Le domande per ottenere i benefici previsti dal Capo II della presente legge debbono essere presentati alla Presidenza della Giunta regionale, corredate dal relativo progetto tecnico - finanziario, nonché dalla convenzione prevista dall' articolo 3.
Art. 6
Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 6761 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Comunità montane, ai Comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l' esercizio 1981.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 89/1981