LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71

Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio - televisivo nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/10/1981
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 2
 
I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo sono concessi alle Comunità montane, ai Comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana. Fra le opere da realizzare con il contributo rientrano l' acquisizione delle aree, la costruzione e sistemazione di strade o sentieri, la costruzione di elettrodotti - allacciamenti compresi - e di ogni altra infrastruttura necessaria per l' installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche.