Art. 10 bis
(Fondo regionale e indennità di solidarietà)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 65 del 19 marzo 2025, è istituito il Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo, complessivo ai fini IVA, inferiore a 300.000 euro.
2. Le Aziende sanitarie regionali destinano al Fondo di cui al comma 1 gli importi previsti dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 65 del 19 marzo 2025. Il versamento a favore della Regione di tali importi accantonati viene effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 è disciplinato dall'accordo integrativo regionale, che definisce, in considerazione della situazione locale, criteri di erogazione dell'indennità di solidarietà inversamente proporzionali al predetto fatturato.
4. L'Amministrazione regionale, sulla base del numero degli aventi diritto e degli importi spettanti, calcolati secondo i criteri di cui al comma 3, forniti dalle Aziende sanitarie regionali, eroga, per il tramite delle Aziende sanitarie regionali, l'indennità di solidarietà alle farmacie beneficiarie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 14, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.