LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 59

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1981
Materia:
320.07 - Farmaceutica

Art. 9
 Chiusura annuale delle farmacie
Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da due a quattro settimane, da fruire anche in più soluzioni settimanali
2. Le farmacie rurali o uniche nel Comune possono, anche su richiesta del Comune medesimo e per comprovate esigenze locali, ridurre la chiusura annuale obbligatoria a una settimana ovvero essere esonerate dall'obbligo di chiusura annuale.
Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia
Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli Ordini Provinciali dei Farmacisti, su proposta delle Associazioni sindacali dei titolari di Farmacia, trasmetteranno ai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali i progetti di piano di ferie annuali delle farmacie.
Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione, i piani si riterranno tacitamente approvati.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 32/1997
2Primo comma sostituito da art. 20, comma 2, L. R. 32/1997
3Secondo comma sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 32/1997
4Terzo comma sostituito da art. 20, comma 4, L. R. 32/1997
5Parole sostituite al primo comma da art. 8, comma 5, L. R. 12/2003
6Secondo comma sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 12/2003