LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 59

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1981
Materia:
320.07 - Farmaceutica

Art. 5 bis
 (Cartello indicatore)
1. Per facilitare l'individuazione delle farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie:
a) di esporre e rendere ben visibile e leggibile, anche nelle ore notturne, un cartello o altro mezzo idoneo recante in modo chiaro e ben visibile le farmacie di turno, l'orario di apertura ed i turni di servizio, nonché l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio medesimo con l'indicazione del riposo infrasettimanale;
b) di tenere accesa, nelle ore serali e notturne, nel periodo di turno, un'insegna luminosa a facciata o a bandiera, preferibilmente a forma di croce e di colore verde.

Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 5, L. R. 20/2004