LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 57

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
 
Il Segretario Generale Straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere previste dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge anticipando anche le somme relative ai maggiori costi progettuali a carico dei privati preventivamente autorizzate.
Su richiesta del Segretario Generale Straordinario, a lavori ultimati, il privato dovrà versare in unica soluzione al Fondo di solidarietà regionale un importo pari alla differenza fra il costo effettivo delle opere realizzate e pagate in via anticipata dalla Regione e l' ammontare del contributo in conto capitale cui avrebbe avuto titolo alla data di consegna dei lavori, maggiorato dell' importo già versato ai sensi dell' articolo precedente.
In caso di mancato pagamento dell' importo di cui al comma precedente entro il termine all' uopo fissato dal Segretario Generale Straordinario, la relativa riscossione verrà effettuata con la procedura prevista dal TU 14 aprile 1910, n. 639.
Per costo effettivo dell' opera deve intendersi il valore di tutti i lavori realizzati in conformità del progetto e delle sue varianti, debitamente approvati, quali risultano dallo stato finale rilasciato dall' impresa.