LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 57

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
In via di interpretazione autentica, l' assunzione da parte della Segreteria Generale Straordinaria della progettazione ed esecuzione diretta delle opere di ricostruzione, prevista dall' articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e dall' articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, deve intendersi a tutti gli effetti come intervento alternativo alla fruizione dei benefici contributivi di cui all' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
L' accettazione da parte del beneficiario dell' intervento pubblico di cui al comma precedente si intende resa con la sottoscrizione della richiesta di concessione edilizia.