LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 57

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 16
 
In relazione all' esecuzione delle opere previste dall' articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, l' Amministrazione regionale, tramite la Segreteria generale straordinaria, è autorizzata ad effettuare spese dirette nonché ad erogare contributi a favore del Comune di Chiusaforte per la realizzazione di opere e di interventi di interesse pubblico connessi all' assetto urbanistico e sociale, nonché per l' attuazione di interventi straordinari a favore di cittadini interessati a situazioni di particolare disagio derivanti dall' esecuzione delle opere medesime.
Gli interventi di cui al comma precedente comprendono anche, ove occorra, il trasferimento di abitazioni mobili o ad elementi componibili, messe in opera ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 9 giugno 1976, n. 17 ed i conseguenti adattamenti delle infrastrutture.
Per le finalità di cui ai precedenti commi viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5907 con la denominazione << Spese dirette e finanziamenti a favore del Comune di Chiusaforte per la realizzazione di opere e di interventi di interesse pubblico connessi all' assetto urbanistico e sociale, nonché per l' attuazione di interventi straordinari a favore di cittadini interessati a situazioni di particolare disagio derivanti dall' esecuzione delle opere previste dall' articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo 5907 saranno determinati - ai sensi del primo comma dell' art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.