LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 57

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
Nei confronti delle opere di riparazione e restauro degli edifici schedati e catalogati, ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo alle quali non erano ancora redatti od approvati alla data del 30 marzo 1979 i relativi progetti esecutivi, trovano applicazione gli indici parametrici fissati dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS e ciò a far tempo dal predetto 30 marzo 1979.
Gli interventi eventualmente già accordati nei confronti delle opere predette sulla base degli indici precedentemente in vigore, vengono, di conseguenza, rideterminati.
Nei confronti dei progetti delle opere previste dal primo comma e poste in appalto alla data del 30 giugno 1981, non trovano applicazione gli indici parametrici previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e quelli previsti dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/ SGS.