LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO III
 PERSONALE A CONTRATTO NAZIONALE
DI LAVORO GIORNALISTICO
Art. 206
 
I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all' Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti, e siano assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni, svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, l' assunzione a contratto con l' applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico, previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, di cui all' art. 42, con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge.
Ai suddetti dipendenti viene attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, con anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell' Amministrazione regionale per l' attività svolta come professionisti o pubblicisti.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 207
 
L' applicazione dello stato giuridico e trattamento economico previsti dal contratto nazionale del lavoro giornalistico ai dipendenti di cui al primo comma dell' articolo 206, avviene secondo la seguente equiparazione:
- dirigente: caporedattore
- funzionario: vicecaporedattore
- consigliere: caposervizio - segretario: redattore ordinario.
(1)
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 54/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 5/2018
Art. 208
 
Ai fini della corresponsione dell' indennità di anzianità, prevista dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, ai predetti dipendenti viene riconosciuta una anzianità di servizio pari a quella maturata presso l' Amministrazione regionale.
Art. 209
 
Ai fini del trattamento di quiescenza, i predetti dipendenti, professionisti o pubblicisti, mantengono l' iscrizione alla CPDEL, secondo quanto previsto dall' articolo 136 della presente legge per il restante personale regionale. Per gli stessi fini, i dipendenti giornalisti professionisti, ai quali viene attribuito, ai sensi dell' articolo 206, lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto nazionale del lavoro giornalistico, possono, a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la iscrizione all' Istituto Nazionale previdenza giornalisti italiani, Giovanni Amendola, come previsto dall' articolo 167 della presente legge.
Art. 210

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 259, comma 4, L. R. 7/1988