LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO I
 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO
NEI LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI E DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO
E AL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 171
 
I dipendenti regionali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 187, sono inquadrati nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza, in base al seguente criterio di equiparazione:
commessoIIlivello
agente tecnicoIIIlivello
coadiutore e guardia del CFRIVlivello
segretario e maresciallo del CFRVlivello
ConsigliereVIlivello
DirigenteVIIIlivello


Art. 172
Con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale verranno rideterminati gli organici dei livelli di cui all' articolo 171 nonché determinati gli organici dei livelli primo e settimo di cui agli articoli 11 e 17.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la dotazione organica di ciascun livello funzionale - retributivo corrisponde alla vigente dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, secondo l' equiparazione di cui al precedente art. 171; la dotazione organica per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 corrisponde a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per il conferimento degli incarichi previsti all' articolo 13, settimo comma, all' articolo 14, quinto comma, nonché all' articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Con la medesima legge regionale sarà previsto, per la copertura dei posti disponibili nell' ambito della dotazione organica di cui al primo comma, un regime transitorio, con particolari criteri e modalità, di accesso ai livelli, con effetto dal 1 luglio 1981. Tra i criteri di valutazione per l' accesso al livello superiore saranno comunque presi in considerazione: l' anzianità di servizio; l' idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale e presso altre Amministrazioni pubbliche, per posti di qualifica o livello superiori a quello di appartenenza; il superamento degli esami conclusivi di corsi professionali; le funzioni superiori formalmente attribuite.
Le norme di cui agli articoli 36 e 37 saranno applicate dopo l' attuazione di quanto previsto al comma precedente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 76/1982
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 21, primo comma, L. R. 81/1982
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 20, secondo comma, L. R. 54/1983
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 18/1998
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 7, L. R. 18/1998
Art. 173
 
Ai concorsi pubblici da bandire nell' anno 1981, ai concorsi interni con effetto dal 1 gennaio 1981, ai concorsi per l' accesso alla qualifica dirigenziale con effetto 1 gennaio 1981 ed ai concorsi per l' accesso alla qualifica di maresciallo del CFR, per il 1981, continuano ad applicarsi le norme in vigore anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 174
 
In attesa che venga emanato il regolamento di esecuzione di cui all' articolo 10, ultimo comma, della presente legge, continuano ad applicarsi le norme regolamentari emanate secondo la vigente legislazione.
Art. 175
 
Le competenze del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Segretario Generale del Consiglio regionale, del ragioniere Generale, dell' avvocato della Regione, dei Direttori regionali, del Vicesegretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Vice Segretario Generale del Consiglio regionale, dei Direttori degli Enti regionali, dei Direttori di Servizio, restano disciplinate, fino all' entrata in vigore della legge di ristrutturazione degli Uffici regionali, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legislazione regionale vigente, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.
Art. 176
 
Per il personale in servizio al 31 dicembre 1978, l' attribuzione dei nuovi livelli funzionali - retributivi di cui alla tabella B, salvo quanto previsto dal successivo articolo 180 e la nuova progressione economica, di cui alla tabella C, decorrono dal 1 gennaio 1979.
Per il personale di cui al comma precedente, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dal 1 gennaio 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1978, comprensivo di classi e scatti acquisiti;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29;
- rateo determinato al 31.12.1978 dell' importo della classe e/o scatto in corso di maturazione: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la posizione tabellare corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la posizione tabellare corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, anche maturati virtualmente nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, virtualmente maturate al 31 dicembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
- eventuale importo di cui agli articoli 178 e 183.
A decorrere dal 1 gennaio 1980, lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1979, determinato ai sensi del comma precedente;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29, detratto l' importo dell' aumento contrattuale attribuito per l' anno 1979.
A decorrere dal 1 gennaio 1981, lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a L. 2.000 annue lorde per ogni mese o frazioni di mese superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo, maturato alla data del 31 dicembre 1980; nonché con l' attribuzione del seguente aumento contrattuale mensile lordo:
- commesso 16.000
- agente tecnico 16.000
- coadiutore, guardia CFR 17.500
- segretario, maresciallo CFR 23.000
- consigliere 30.000
- dirigente 33.000
(1)
La progressione economica del personale in servizio al 31 dicembre 1978 si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove 8 classi e l' importo delle classi previste dalla LR 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 31 dicembre 1978.
Il personale di cui al presente articolo consegue, nei limiti di cui al comma precedente, la seconda classe di stipendio al compimento del secondo anno di anzianità.
L' aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dal quarto comma del presente articolo viene attribuito al personale regionale, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base al presente articolo.
Note:
1Parole soppresse al quarto comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 177
 
Per il personale regionale cui siano state attribuite, nel corso dell' anno 1981, le indennità previste dall' articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, continui ad essere addetto alle mansioni previste dalle citate norme dell' articolo 82, lo stipendio di cui al precedente articolo 176 viene rideterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l' attribuzione di un importo pari a lire 25.000 mensili, elevate a lire 45.000 mensili per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi.
La rideterminazione di cui al precedente comma spetta altresì:
- al personale assente per malattia nel corso del 1981 che abbia svolto dette mansioni fino alla data dell' inizio dell' assenza;
- al personale con qualifica funzionale di commesso o di coadiutore che sia stato preventivamente autorizzato alla guida di automezzi e che abbia effettivamente svolto in via continuativa nel corso del 1981 le mansioni di autista;
- al personale con qualifica di agente tecnico che nelle more della procedura per il trasferimento alla qualifica funzionale di commesso per inidoneità fisica sia stato addetto al servizio d' Aula del Consiglio regionale;
- al personale con qualifica di agente tecnico che negli anni precedenti al 1981 e fino alla data di inizio della procedura per il trasferimento di specializzazione per motivi di salute abbia svolto le mansioni di autista e che sia stato riconosciuto idoneo alla guida di automezzi ed abbia ripreso a svolgere le mansioni di autista.
Note:
1Articolo interpretato da art. 24, primo comma, L. R. 81/1982
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 24, secondo comma, L. R. 81/1982
Art. 178
 
Ai vincitori dei concorsi interni effettuati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1978, viene attribuito, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176, un importo pari alla differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale di provenienza, detratto l' aumento conseguito ai sensi dell' articolo 34, ultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Ai vincitori dei concorsi interni per passaggio di carriera, effettuati ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene attribuita, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176 la differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera di provenienza, detratto l' aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera ai sensi della legislazione vigente anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 48/1975.
Ai vincitori dei concorsi interni effettuati con decorrenza 1 gennaio 1979, o successiva, si applicano le norme di cui al quarto e sesto comma dell' articolo 38, con riferimento, anche per l' anno 1979, agli stipendi iniziali previsti dalla Tabella B.
Le norme di cui al primo e terzo comma del presente articolo si applicano anche al personale che ha conseguito la nomina alla qualifica di dirigente e di maresciallo.
Nel caso di passaggio di livello con decorrenza dal 1 gennaio 1979, o successiva, il personale in servizio al 31 dicembre 1978 ha diritto, nel nuovo livello, al conseguimento di classi biennali pari alla differenza fra il numero di classi determinato ai sensi del quinto comma dell' articolo 176 e il numero delle classi già godute a decorrere dal 1 gennaio 1979 nei livelli inferiori.
Note:
1Terzo comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 81/1982
2Quarto comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 81/1982
3Quarto comma interpretato da art. 26, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 179
 
Al personale regionale, vincitore di concorsi interni effettuati ai sensi dell' articolo 8 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, che alla data di nomina nella nuova carriera sia venuto a percepire un trattamento economico inferiore a quello in godimento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi, ivi inclusa l' indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 957 e successive modificazioni ed integrazioni ed escluso il supplemento giornaliero dell' indennità di istituto di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135, è attribuito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la differenza, un assegno << ad personam >> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici di carattere generale.
Art. 180
 
Per l' anno 1979, gli stipendi iniziali del V e del VI livello sono determinati sommando lo stipendio iniziale previsto rispettivamente per la qualifica funzionale di segretario e quella di consigliere dalla legislazione vigente anteriormente all' entrata in vigore della presente legge e gli aumenti contrattuali previsti per il 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29 per le corrispondenti qualifiche.
Art. 181
 
Per il personale assunto nell' anno 1979, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, per l' anno 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di assunzione, secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29.
A decorrere dal 1 gennaio 1980, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato ai sensi del terzo comma dell' articolo 176.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio del personale di cui al primo comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del precedente comma;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dell' articolo 176, quarto comma.
(2)
Per il personale assunto dal 1 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stipendio del livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di assunzione secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 o dalla data di assunzione, se successiva, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 o alla data del precedente comma;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dall' articolo 176, quarto comma.
Al personale la cui nomina sia stata disposta con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia assunto servizio successivamente si applicano le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 27, primo comma, L. R. 81/1982
2Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 27, secondo comma, L. R. 81/1982
Art. 182
 
Nei casi di applicazione dell' articolo 99 della LR 5 agosto 1975, n. 48, dal 1 gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, l' importo corrispondente alla differenza tra la posizione tabellare conseguita per effetto dell' applicazione dell' articolo 99 medesimo e la posizione tabellare in godimento alla data di maturazione dei detto beneficio viene aggiunto allo stipendio determinato ai sensi dell' articolo 176, con la medesima decorrenza della data di maturazione del beneficio.
Dopo l' entrata in vigore della presente legge, la norma di cui all' articolo 99 della LR 5 agosto 1975, n. 48 continua ad applicarsi secondo le disposizioni vigenti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge. L' importo da aggiungere allo stipendio in godimento corrisponde alla differenza tra la posizione tabellare virtualmente conseguibile per effetto della applicazione dell' articolo 99 e la posizione tabellare che sarebbe stata virtualmente raggiunta per effetto della progressione economica prevista dalla LR 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 8, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
Art. 183
 
Gli eventuali assegni personali pensionabili in godimento al 1 gennaio 1979 vengono conglobati nello stipendio spettante a tale data. Gli eventuali assegni personali non pensionabili in godimento alla data medesima sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla concorrenza del 50% dell' aumento contrattuale spettante per il 1981.
Gli assegni personali pensionabili in godimento al 1 gennaio 1979 da parte del personale di cui all' articolo 187 vengono conglobati nello stipendio spettante a tale data. Gli eventuali assegni non pensionabili spettanti a detto personale alla stessa data sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla concorrenza del 50% dei miglioramenti economici attribuiti a detto personale dall' articolo 133 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.
Gli assegni personali eventualmente rimanenti saranno assorbiti con i futuri aumenti di carattere generale.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 27, primo comma, L. R. 49/1984
Art. 184
 
Il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso sia in godimento di quote di aggiunta di famiglia per genitori a carico, conserva la misura delle quote in godimento.
Art. 185
 
Le norme di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato o trasferito dallo Stato o da altri Enti pubblici devono stabilire determinati criteri e modalità al fine di evitare, nello stesso anno, cumulo di benefici derivanti dalla revisione contrattuale.
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, non può cumulare, negli anni 1979, 1980 e 1981, i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con quelli previsti dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176 della presente legge.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 10 settembre 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 10 settembre 1979, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29;
- rateo determinato al 10 settembre 1979 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza:
a) per il personale docente a tempo indeterminato il rateo viene calcolato con riferimento agli importi in corso di maturazione al 10 settembre 1979 di cui all' articolo 51, secondo comma, seconda e terza alinea della legge 11 luglio 1980, n. 312, detratti gli eventuali scatti biennali in godimento alla medesima data;
b) per il personale non docente di ruolo si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scarti intermedi anche convenzionali, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori i 15 giorni, maturate al 10 settembre 1979 per il raggiungimento della classe superiore medesima.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato secondo le disposizioni di cui all' articolo 176, terzo comma.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980, nonché con l' attribuzione dell' aumento contrattuale di cui all' articolo 176, quarto comma.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove otto classi e l' importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 10 settembre 1979.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n, 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 28 giugno 1980, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 28 giugno 1980, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981;
- rateo determinato al 28 giugno 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza;
a) per il personale civile e forestale di ruolo proveniente dall' Amministrazione statale;
si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi, esclusi quelli previsti dall' articolo 140, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste e per il personale nei cui confronti trovi applicazione il DPR 748/1972, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;

b) per il rimanente si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del precedente comma;
- importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 e 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176, quarto comma, della presente legge regionale e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981 detratto l' importo di cui alla seconda alinea del precedente comma;
- la somma risultante dalla differenza tra l' importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e l' eventuale analogo beneficio conseguito nel triennio 1979-1981 presso l' Amministrazione di provenienza ed in godimento al 28 giugno 1980.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove otto classi e l' importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 28 giugno 1980.
Note:
1Sostituito il secondo comma con 8 commi da art. 28, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 186
 
Per il personale che sia cessato dal servizio nel corso dell' anno 1979 e che sia stato riammesso in servizio nel corso dell' anno 1980, ai sensi dell' articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, lo stipendio è determinato, a decorrere dalla data di riammissione in servizio, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di cessazione, determinato ai sensi del secondo comma dell' articolo 176;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29, detratto l' importo dell' aumento contrattuale attribuito per l' anno 1979.
L' anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 alla data di cessazione dal servizio è considerata utile per il conseguimento della successiva classe di stipendio e per l' applicazione della norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 176.
Art. 187
 
Per il personale di cui all' articolo 100 della LR 5 agosto 1975, n. 48 il conferimento degli incarichi previsti all' art. 24 della presente legge avviene nei modi stabiliti dal citato articolo 24. Al suddetto personale, peraltro, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 25; ad esso continua ad essere attribuito il trattamento economico previsto dall' articolo 47 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al personale di cui al presente articolo non spettano i benefici economici previsti per il restante personale dalla presente legge.
Art. 188
 
Al personale cui siano già stati conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi previsti dall' articolo 13, settimo comma, dall' articolo 14, quinto comma, nonché dall' articolo 18, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 si applica, ferma restando la data di scadenza del relativo incarico, l' articolo 25 della presente legge.
Art. 189
 
Al personale appartenente alla qualifica di dirigente, che, alla data di entrata in vigore della presente legge sia già preposto alla direzione di un Ente regionale o ad un servizio si applicano le norme di cui all' articolo 21, con decorrenza dell' incarico quadriennale dalla data di entrata in vigore della legge medesima e senza che per dette preposizioni si proceda ai sensi dell' articolo 20.
Art. 190
 
Quando ciò sia richiesto dall' interesse del servizio i dipendenti di cui all' articolo 187 possono, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, essere assegnati a compiti ispettivi o a speciali servizi e pertanto essere collocati fuori organico.
Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati fuori organico ai sensi del comma precedente non può eccedere le tre unità.
I dipendenti collocati fuori organico ai sensi del primo comma non possono rimanervi per un periodo superiore ai tre anni; trascorso tale periodo, senza che sia stato altrimenti disposto, detti dipendenti sono collocati a riposo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La Giunta regionale, peraltro, nel caso che detti dipendenti non abbiano ancora conseguito il diritto a pensione diretta, può deliberare che lo stato di collocamento fuori organico si protragga per il periodo necessario a raggiungere il numero minimo di anni di servizio utile previsto dall' art. 7 della legge 11 aprile 1975, n. 379 e successive modificazioni.
Ai dipendenti collocati a riposo ai sensi del terzo comma spetta il trattamento in quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti.
Art. 191
 
I segretari particolari che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in godimento, ai sensi dell' articolo 77 della LR 5 agosto 1975, n. 48, di una indennità di importo superiore a quello fissato dall' articolo 110 della presente legge possono optare per conservare detta indennità secondo quanto disposto del citato articolo 77. A tal fine si continua a far riferimento alla posizione tabellare virtualmente conseguibile e alla posizione tabellare del quindicesimo anno della qualifica di consigliere di cui alla LR 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 192
 
Nella prima applicazione della presente legge e fino all' entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione e degli Enti regionali, ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 8, sono individuate le seguenti unità organizzative periferiche:
- Uffici tavolari;
- Centri zonali dell' ERSA;
- Centri di formazione professionale dell' IRFoP.
Il coordinatore preposto ad una delle suddette unità ha, tra l' altro, la responsabilità organizzativa dell' unità medesima con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell' attività del personale ad essa addetto.
Art. 193
 
Le norme di cui all' articolo 7 della presente legge si applicano alla Segreteria Generale Straordinaria a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a prescindere dalla emanazione del Regolamento di cui al primo comma del citato articolo 7.
La costituzione dei gruppi di lavoro di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale Straordinario.
Ai coordinatori dei gruppi di cui al presente articolo si applica la norma di cui al terzo comma dell' articolo 6 della presente legge.
Art. 194
 
Al personale appartenente all' VIII livello preposto agli Uffici di cui all' art. 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, spetta, salvo che non sia in godimento del trattamento di cui all' articolo 187 della presente legge, l' indennità del 35% previsto dall' art. 25, quarto comma, della presente legge.
Al personale dell' VIII livello, eventualmente incaricato di svolgere funzioni di coordinamento del gruppo interdisciplinare centrale di cui all' art. 7, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, spetta l' indennità del 35% prevista dall' art. 25, quarto comma, della presente legge.
Il personale dell' VIII livello assegnato alla Segreteria Generale Straordinaria, che non sia preposto agli Uffici di cui all' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne della Segreteria Generale Straordinaria equiparabili ai Servizi.
Ai fini della sospensione delle indennità di cui ai precedenti commi si applicano rispettivamente le norme di cui all' ultimo comma degli articoli 25 e 21 della presente legge.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 3, primo comma, L. R. 32/1984
Art. 195
 
Quando particolari ed inderogabili esigenze della Segreteria Generale straordinaria lo richiedano, l' Amministrazione regionale può, nel limite della dotazione organica della qualifica dirigenziale da stabilire ai sensi del primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale straordinario, attribuire funzioni dirigenziali al personale del VI livello assegnato alla Segreteria Generale straordinaria.
Al personale cui vengono attribuite le funzioni di cui al comma precedente si applica l' articolo 212 della presente legge.
Art. 196
 
L' incarico di cui all' articolo 24 della presente legge può essere conferito anche per la reggenza dell' ufficio di cui al quarto comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni quando trattasi di persona estranea all' Amministrazione regionale, con l' attribuzione del trattamento economico previsto dall' ultimo comma del precitato articolo 24. In tal caso, esso non occupa posto nell' organico regionale. Per l' assunzione saranno richiesti i requisiti previsti dall' articolo 29 della presente legge, ad eccezione dell' età, nonché le prescrizioni indicate nel quarto comma del summenzionato articolo 24, ad eccezione del periodo di esperienza non inferiore ai 12 anni, termine che viene limitato ad anni 6.
Qualora l' incarico di cui al presente articolo venga conferito a personale in posizione di comando, ad esso spetta l' eventuale differenza tra lo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ed il minor stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza; in tal caso l' indennità di cui all' articolo 25 della presente legge viene computata sullo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ovvero, se superiore, sullo stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza.
Il dipendente regionale, o l' incaricato o il comandato preposto all' Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, è alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.
La persona che, per revoca o mancato rinnovo dell' incarico, cessi la reggenza dell' Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, può rimanere, per esigenze di servizio, alle dipendenze dell' Amministrazione regionale ed essere, a domanda, inquadrata nell' VIII livello del ruolo unico regionale.
Note:
1Terzo comma abrogato implicitamente da art. 45, comma 6, L. R. 7/1988
Art. 197
 
In attesa della determinazione dell' ordinamento degli uffici dell' IRFoP, l' Ente stesso è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, agli enti regionali con due o più servizi; il personale dell' VIII livello, che non sia preposto alla Direzione dell' Ente e che sia assegnato o da assegnare, nel limite massimo di due unità, all' IRFoP, è equiparato ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne dell' IRFoP equiparabili ai Servizi.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, il dipendente dell' VIII livello cui sia affidato, nell' ambito della Direzione regionale dei lavori pubblici, l' incarico di espletare i compiti in materia di strumenti urbanistici relativi ai Comuni delle zone terremotate e a quelli delle Province di Udine e Pordenone, esclusi quelli della settima ed ottava zona - socio - economica, nonché di curare il collegamento in detta materia con la Segreteria Generale Straordinaria, è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di un' unità organizzativa flessibile equiparabile ad un Servizio.
Art. 198
 
Nella prima applicazione della presente legge, il personale regionale viene assegnato, ai sensi dell' art. 4, ai Servizi o alle unità organizzative periferiche, nell' ambito della singola Direzione regionale o del medesimo Ente regionale.