LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO III
 TRATTAMENTO DI ASSISTENZA
Art. 149
 
Ai fini dell' assistenza sanitaria si applicano al personale regionale le norme statali e regionali vigenti in materia.
Art. 150
 
L' Amministrazione regionale deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l' incolumità e la salute dei dipendenti.
I dipendenti possono essere sottoposti periodicamente a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.
I dipendenti addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall' Amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.
L' Amministrazione regionale, in concorso con le rappresentanze sindacali, promuove la ricerca, l' elaborazione e l' attuazione di ogni misura idonea a tutelare la salute e l' integrità psicofisica dei dipendenti.
Art. 151
1.In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.
1 bis. La Regione provvede al rimborso di cui al comma 1 per le spese legali dovute dal Presidente della Regione o dagli Assessori regionali o dal Presidente del Consiglio regionale nei procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, che si concludano con archiviazione in fase pre-giudiziale, nonché nei giudizi elettorali contro di loro promossi in tale qualità e in quelli civili e penali, comprese le costituzioni di parti civili ove individuati come parte offesa in relazione alla funzione istituzionale, ad essi comunque connessi.
1 ter. Nel caso in cui la Regione si sia costituita parte civile o abbia iniziato un procedimento disciplinare, ovvero sussistano altre ipotesi di conflitto di interessi, è ammesso il rimborso delle spese legali giusta deliberazione della Giunta regionale a condizione che all'esito del procedimento o del giudizio risulti insussistente ogni conflitto di interessi tra il soggetto convenuto e l'Ente.
1 quater. La Regione rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore e quelle eventuali di mera domiciliazione sostenute da altro difensore. Tuttavia, in casi eccezionali, quando si tratta di procedimenti o di giudizi di particolare complessità, importanza e rilevanza, natura o difficoltà o che richiedono il possesso di conoscenze e competenze specialistiche risolutive ai fini della conduzione della difesa, la Giunta regionale può autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza di un secondo difensore.
1 quinquies. La Giunta regionale può altresì autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, sentita la competente struttura tecnica, le spese per un solo consulente tecnico o perito di parte ovvero, in presenza di questioni particolarmente complesse che richiedono valutazioni di natura interdisciplinare, di più consulenti, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso il numero dei consulenti non può essere superiore a quello dei consulenti o dei periti nominati dal giudice o dei quali si sia avvalso il consulente tecnico d'ufficio. Le relative spese sono liquidate esclusivamente sulla base delle tariffe o dei parametri vigenti per ciascun ordinamento professionale, previo parere di congruità rilasciato dal competente Ordine.
1 sexies. Su richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese legali può essere disposto direttamente in favore del difensore che ha prestato l'attività defensionale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 1 solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente alla Regione gli importi corrisposti dall'obbligato.
1 septies. Salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi, la Regione può concedere, su istanza dell'interessato, un'anticipazione sul rimborso definitivo delle spese legali per la difesa nel procedimento o nel giudizio, nella misura massima del 50 per cento della nota spese di difesa sottoscritta dal difensore qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita in senso favorevole. Ove il procedimento o il giudizio si concluda con esito favorevole, la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.
2.In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso definitivo delle spese la Regione ripete le spese legali anticipate a carico dello stesso soggetto interessato; a tal fine è autorizzata a dedurre i relativi importi, unitamente agli interessi legali, dagli emolumenti o dalle indennità a esso spettanti, nei limiti di legge.
2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave.
2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonché ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso.
2 quater. Le spese sopportate dagli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti di cui al comma 2 ter sono sempre oggetto di rimborso nei casi in cui questo è ammesso, mentre in caso di partecipazione non di controllo degli enti di cui al comma 2 ter sono oggetto di rimborso le sole spese sopportate dagli amministratori di nomina ovvero di designazione pubblica.
2 quinquies. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità.
2 sexies. È sempre fatta salva la facoltà di stipulare apposite polizze assicurative, con oneri a carico dell'ente di appartenenza, finalizzate ad assicurare le spese di assistenza legale di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 81/1982
2Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 57/1983
3Primo comma sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 8/1991
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 74, comma 1, L. R. 48/1991
5Articolo sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 31/1997
6Comma 2 bis aggiunto da art. 129, comma 1, L. R. 13/1998
7Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 17/2004
8Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 17/2004
9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 3, L. R. 17/2004
10Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2004
11Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 17/2004
12Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 3, L. R. 17/2004
13Comma 1 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 9/2008
14Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
15Comma 2 quater aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
16Comma 2 quinquies aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
17Comma 2 sexies aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
18Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
19Vedi la disciplina transitoria del comma 2 ter, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
20Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quater, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
21Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quinquies, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
22Vedi la disciplina transitoria del comma 2 sexies, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
23Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 78, L. R. 22/2010
24Comma 1 bis sostituito da art. 16, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012. Tale disposizione trova applicazione anche alle richieste di rimborso in corso, come stabilito dall'art. 16, comma 24, della medesima L.R. 18/2011.
25Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 12, L. R. 5/2013
26Comma 1 quater aggiunto da art. 10, comma 12, L. R. 5/2013
27Vedi la disciplina transitoria del comma 1 ter, stabilita da art. 10, comma 13, L. R. 5/2013
28Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 10, comma 13, L. R. 5/2013
29Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 23/2016
30Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 23/2016
31Comma 1 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 23/2016
32Comma 1 quater sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 23/2016
33Comma 1 quinquies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
34Comma 1 sexies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
35Comma 1 septies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
36Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 23/2016
37Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 23/2016
38Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera h), L. R. 23/2016
39Comma 1 interpretato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2016
40Comma 1 interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2016
41Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 23/2016
42Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 23/2016
43Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 8, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
44Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 9, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
45Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
46Parole soppresse al comma 2 da art. 101, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
Art. 151 bis
 
I dipendenti regionali cui è affidata la direzione o l' assistenza dei lavori che l' Amministrazione regionale svolge in amministrazione diretta o in economia vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al primo comma da art. 46, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 152
 (Fondo sociale)
1. E' istituito un fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.
2. Il fondo sociale è finanziato con risorse stanziate annualmente con la legge di stabilità, nonché mediante i rientri delle somme impiegate per prestiti e mutui.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 14, L. R. 1/2005
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 1, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 153
 (Prestazioni di natura sociale e assistenziale)
1. L'Amministrazione regionale provvede a erogare le seguenti prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore dei dipendenti regionali in servizio:
a) sussidi assistenziali;
b) borse di studio;
c) prestiti;
d) mutui edilizi.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.
3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all'articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 33/1987
3Primo comma interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 20/1996
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 3, L. R. 20/1996
5Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 7, L. R. 20/1996
7Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
8Comma 3 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 61, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
10Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 13, L. R. 17/2008
11Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
12Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 11, comma 6, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 154

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 2, comma 5, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
2Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 155
 (Comitato di gestione del fondo sociale)
1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione costituito da sette componenti e nominato con decreto del Presidente della Regione; il Comitato è composto dal direttore della struttura direzionale competente a erogare le prestazioni di cui all'articolo 153, con funzioni di presidente, e da:
a) tre dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;
b) tre rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie.
2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 153 il Comitato di gestione cura l'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 18, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Comma 7 abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
4Quinto comma interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 44/1988
5Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 13/1989
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 13/1989
7Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 8/1991
8Parole sostituite al primo comma da art. 22, comma 1, L. R. 8/1991
9Parole sostituite al primo comma da art. 42, comma 1, L. R. 31/1996
10Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 42, comma 2, L. R. 31/1996
11Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
12Quarto comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13Comma 1 sostituito da art. 12, comma 6, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
14Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
15Comma 4 abrogato da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
16Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera c), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 156

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 157

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 10, comma 1, L. R. 13/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 15, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
3Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 158

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 158 bis
 
Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti regionali, in applicazione di quanto previsto dall' articolo 153, primo comma, punti 4) e 5), l' Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di retribuzione, valutata al lordo delle ritenute, in misura non superiore ai 2/5 di essa, per un periodo non superiore a 15 anni senza alcuna maggiorazione di interessi, nonché le indennità comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, nella misura corrispondente alla parte del debito eventualmente residuo, salvo quanto previsto nel successivo articolo 158 ter.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 36, L. R. 4/1999
3Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera d), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 158 ter
 
Per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Amministrazione regionale i rischi del mancato rientro delle somme concesse derivanti dalle seguenti cause:
1) morte del dipendente prima che sia estinto il debito;
2) dispensa del dipendente dal servizio per inabilità fisica con indennità, comunque e ad ogni titolo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, insufficienti all' estinzione del residuo debito.
2. A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, sono operate trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere c) e d), nella misura dell'1 per cento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera e), numero 1), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Parole soppresse al numero 2) del comma 1 da art. 11, comma 4, lettera e), numero 2), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4Comma 2 sostituito da art. 11, comma 4, lettera e), numero 3), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.