LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO I
 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Art. 136
 
Ai fini del trattamento di quiescenza il personale può essere iscritto alla CPDEL o ad altri istituti previsti dalla legge.
Ai dipendenti provenienti da enti locali o da Amministrazioni statali, si applicano le disposizioni della legge 22 maggio 1954, n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di ricongiungimento dei servizi.
Ai dipendenti regionali, che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte della CPDEL, spetta dalla data di cessazione dal servizio, un trattamento di quiescenza calcolato sulla base degli assegni fissi pensionabili, compresi quelli considerati tali da leggi statali o regionali e goduti all' atto della cessazione dal servizio, nonché di quelli eventualmente spettanti alla medesima data, ai sensi dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 o di altre disposizioni di legge, in relazione ai periodi di servizio computabili dagli Enti tenuti alla ricongiunzione ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, e di quelli eventualmente ricongiunti ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, numero 29, con l' applicazione dell' aliquota indicata nella Tabella A allegata alla legge 26 giugno 1965, n. 965.
L' Amministrazione regionale provvede direttamente alle eventuali integrazioni tra quanto spettante ai sensi del precedente comma e quanto determinato dalla CPDEL nel provvedimento di concessione della pensione.
Qualora l' Amministrazione regionale ritenga che quanto determinato dalla CPDEL sia inferiore a quanto dalla stessa dovuto, l' erogazione dell' integrazione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione da parte del dipendente del ricorso contro il provvedimento della CPDEL ed al rilascio da parte dello stesso di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme che a seguito del ricorso verranno liquidate dalla CPDEL medesima.
A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell' INPS, trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa INPS.
Note:
1Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 19, comma 1, L. R. 8/1991
Art. 137
 
Fino a quando non venga liquidato il trattamento di quiescenza da parte della CPDEL, la Regione concede agli aventi diritto un' anticipazione non superiore ai nove decimi del trattamento presumibilmente spettante secondo quanto previsto nel precedente articolo.
Qualora il dipendente abbia richiesto l' applicazione dell' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e all' atto della cessazione dal servizio la CPDEL non abbia ancora provveduto a notificargli il provvedimento di ricongiunzione, l' Amministrazione regionale, ai fini della determinazione dell' anticipazione di cui al comma precedente, valuterà per metà i periodi assicurativi da ricongiungere onerosamente, previo rilascio da parte dell' interessato di apposita dichiarazione di accettazione dell' onere nella misura prevista dall' ultimo comma dell' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, che sarà trasmessa all' Istituto di previdenza.
Qualora il dipendente sia cessato dal servizio prima dell' integrale pagamento dell' onere a suo carico, dell' intero servizio che ha formato oggetto di riscatto o ricongiunzione viene compreso nel computo del servizio utile ai fini della misura dell' anticipazione, previa trattenuta sull' importo dovuto della rata annua relativa al riscatto o ricongiunzione.
Nell' ipotesi che la CPDEL conceda un acconto inferiore alla misura dell' anticipazione di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale continua a corrisponderla limitatamente alla differenza.
Qualora la pensione maturata, anche a seguito di eventuale ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell' art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sia a carico dell' INPS, per la determinazione dell' anticipazione, in misura non superiore ai nove decimi della pensione presumibilmente spettante, ivi compresi gli eventuali benefici previsti di cui all' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si terrà conto dei periodi assicurativi valutabili da parte della CPDEL ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523 e di quelli risultanti dal libretto personale per le assicurazioni obbligatorie, o da altra valida documentazione rilasciata dall' INPS. L' erogazione dell' anticipazione sarà subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme liquidate dall' INPS.
L'anticipazione regionale sul trattamento di quiescenza di cui al presente articolo viene erogata, a richiesta, e qualora si verifichino le previste condizioni anche ai beneficiari di pensione INPGI e INPDAI.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 12, comma 1, L. R. 33/1987
2Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 12, comma 2, L. R. 33/1987
3Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 21, comma 1, L. R. 31/1997
Art. 138
La Regione adegua, in sede della revisione contrattuale prevista dall' art. 2, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio.
Le modalità ed i criteri per l' adeguamento di cui al comma precedente vengono stabiliti nella medesima legge di revisione contrattuale, che potrà anche determinare la ripartizione del relativo onere tra il personale e l' Amministrazione.
Alla retribuzione pensionabile, determinata ai sensi dei precedenti commi, verrà applicata l' aliquota relativa agli anni e mesi utili, già valutata dalla CPDEL ai sensi dell' art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 965, con il provvedimento di concessione della pensione.
Qualora la pensione sia stata attribuita dall' INPS, la maggiore retribuzione pensionabile viene determinata con l' applicazione delle norme di detto Istituto, mentre l' aliquota relativa agli anni e mesi utili è quella valutata dal medesimo con il provvedimento di concessione della pensione. L' adeguamento regionale di dette pensioni viene attuato alle stesse scadenze previste per la perequazione automatica di esse da parte dell' INPS. L' adeguamento regionale non si applica a pensioni aventi decorrenza anteriore a quella del collocamento a riposo da parte della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, primo comma, L. R. 49/1984
2Derogata la disciplina del terzo comma da art. 30, quinto comma, L. R. 49/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 139
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, ai dipendenti spettano, ai sensi del primo comma del citato articolo, scatti biennali di importo pari al 2,50% dello stipendio in godimento, ovvero, ai sensi del secondo comma del citato art. 2, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento.
Art. 140
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti previsti dal presente articolo vengono adeguati, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 138, considerando rispettivamente, per l' indennità di cui all' articolo 21, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio e, per l' indennità di cui all' articolo 25, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio, calcolata sul trattamento economico attribuito ai sensi dell' articolo 138.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 49/1984
2Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 45, comma 1, L. R. 44/1988
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 2, L. R. 18/1996
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 6, L. R. 18/1996
5Primo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
6Secondo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
7Terzo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
8Quarto comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996