LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO II
 LAVORO STRAORDINARIO,
LAVORO NOTTURNO E/ O FESTIVO
Art. 114
 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 79 e 80 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e 18 della LR 7 giugno 1979, n. 24, l' importo del compenso per lavoro straordinario, determinato ai sensi del primo comma del succitato art. 80, è maggiorato di un importo pari a 1/150 dell' indennità integrativa speciale mensile spettante e di un importo pari a 1/150 del rateo della 13a mensilità, corrispondente a 1/12 della retribuzione in godimento.
Il lavoro straordinario viene compensato, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, con riposi sostitutivi, in ragione di una giornata per ogni 7 ore di lavoro straordinario non retribuito, da fruirsi entro il trimestre successivo, ovvero con particolari adattamenti di orario.
Al personale in servizio presso l' Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale si applica, per un numero massimo di sette unità, il limite di cui al quarto comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese.
Per le particolari esigenze connesse ai lavori di Commissione e d' Aula del Consiglio regionale, al personale in servizio presso la Segreteria Generale del Consiglio stesso si applica, per un numero massimo di 20 unità, il limite di cui al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese.
È abrogato l' ultimo comma dell' art. 79 della LR 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 7, secondo comma, L. R. 81/1982
2Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 14, settimo comma, L. R. 49/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
4Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 41, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5Comma 4 abrogato da art. 14, comma 41, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 115
 
I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di servizio si renda necessaria l' istituzione di turni notturni e/o festivi.
Nei casi previsti dal comma precedente, al dipendente spettano i seguenti compensi:
- per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, lire 3.000 orarie;
- per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo, lire 4.000 orarie;
- per il servizio ordinario notturno - festivo, lire 5.000 orarie.
Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale assegnati alle stazioni forestali ed agli uffici periferici dell' Azienda delle foreste, nonché ai marescialli ed alle guardie ittici assegnati all' Ente tutela pesca, spetta un compenso pari a lire 1.000 orarie per il servizio esterno per il quale non sia previsto, ai sensi dell' articolo 116 della presente legge, il trattamento di missione.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 49/1984
3Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 33/1987
4Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, comma 2, L. R. 33/1987
5Terzo comma sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 44/1988
6Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
7Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
8Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).