LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 104
Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.
I livelli retributivi iniziali annui lordi per le singole qualifiche funzionali sono quelli previsti dalla Tabella B allegata alla presente legge.
Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1985, a titolo di salario individuale per l' anzianità maturata nel biennio precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell' allegata Tabella C.
Per il personale assunto o inquadrato nel corso del biennio di maturazione del salario individuale di anzianità di cui al precedente terzo comma, il beneficio suddetto viene attribuito, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero.
Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Qualora il successivo rinnovo contrattuale non trovi attuazione nel corso del biennio di maturazione, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità indicate dei precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge.
Al personale regionale, in aggiunta allo stipendio, competono:
- la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell' importo annuo dello stipendio in godimento all' 1 dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell' anno;
- l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute;
- l' indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
L' anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni già previste per gli impiegati civili dello Stato, nella misura del 2,50% del livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione.
Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali.
Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.
L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.
Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge.
Note:
1Settimo comma interpretato da art. 9, L. R. 81/1982
2Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 54/1983
3Secondo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
4Sostituito il terzo comma con 4 commi da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
5Quinto comma sostituito da art. 7, secondo comma, L. R. 49/1984
6Settimo comma sostituito da art. 7, terzo comma, L. R. 49/1984
7Aggiunti dopo l'ottavo comma 3 commi da art. 8, primo comma, L. R. 49/1984
8Quarto comma sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 33/1987
9Sesto comma sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 33/1987
10Integrata la disciplina del terzo comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
11Integrata la disciplina del quarto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
12Integrata la disciplina del quinto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
13Integrata la disciplina del sesto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
14Integrata la disciplina del sesto comma da art. 1, comma 5, L. R. 19/1996
15Parole aggiunte al settimo comma da art. 1, comma 10, L. R. 19/1996
16Ai sensi dell' articolo 11, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-95 e 1996-97, escluso il personale dirigenziale, la cui stipula e' stata autorizzata con D.G. n. 1245 del 24.4.1997, sono disapplicati il sesto, ottavo, nono e decimo comma.
17Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicati i commi sesto, ottavo, nono e decimo.
Art. 105
 
I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota degli assegni fissi continuativi, di entità comunque non inferiore a lire 30.000, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l' attività assicurativa nel territorio nazionale.
Ai fini della cessione di quote degli stipendi di cui al DPR 5 gennaio 1950, n. 180, l' ammontare delle trattenute non può superare la misura di 1/5 degli assegni fissi continuativi.
Sono fatte salve le ritenute in pagamento di premi assicurativi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione poste già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle istruzioni sui Servizi del Tesoro.
Note:
1Sostituito il primo comma con 3 commi da art. 32, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 106

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Primo comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
3Secondo comma abrogato da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
5Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 49/1984
6Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
7Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 107

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
3Articolo sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 49/1984
4Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 108

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
2Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 49/1984
3Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 109
 
Il personale che svolge prestazioni che comportano maneggio di valori di cassa superiori ad un milione annuo è assicurato contro i rischi patrimoniali conseguenti.
Art. 110
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico l' indennità prevista al quarto comma dell' art. 25 per i Direttori regionali.
I segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere scelti tra i dipendenti della Regione o tra dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall' Amministrazione di appartenenza, su proposta di quella regionale.
Al personale comandato ai sensi del precedente comma, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell' art. 44.
Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell' Ufficio al quale è assegnato.
Ai segretari particolari spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile, non pensionabile, di lire 800.000.
Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile non pensionabile di lire 200.000.
6 bis. La ridefinizione delle indennità di cui ai commi quinto e sesto spetta alla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento al personale di cui ai citati commi quinto e sesto funzionalmente dipendente dal Consiglio e, rispettivamente, dalla Giunta; in considerazione del fatto che l'attività del personale sopra menzionato è caratterizzata dalla massima flessibilità oraria e da un'organizzazione del tempo di lavoro non predeterminabile, la Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono decidere che le indennità sopra menzionate siano comprensive del lavoro straordinario.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 49/1984
3Parole sostituite al quinto comma da art. 7, comma 1, L. R. 33/1987
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 33/1987
5Secondo comma abrogato implicitamente da L. R. 7/1988 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 17 e 198 della medesima legge regionale 7/88.
6Parole sostituite al quinto comma da art. 33, comma 1, L. R. 44/1988
7Parole sostituite al quinto comma da art. 15, comma 1, L. R. 8/1991
8Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 16, comma 1, L. R. 8/1991
9Comma 6 sostituito da art. 141, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10Comma 3 abrogato implicitamente da L. R. 39/1993 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 2 e 31 della medesima legge regionale 39/93 ed ha effetto dal 1° agosto 1993.
11Parole aggiunte al sesto comma da art. 7, comma 22, L. R. 1/2004
12Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 3/2014
14Integrata la disciplina del comma 6 da art. 11, comma 22, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 111

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 112

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 34, comma 1, L. R. 44/1988
2Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 113
 
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all' effettiva durata dell' astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del compenso per lavoro straordinario, senza le maggiorazioni del 15% e del 25%, aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.
Art. 113 bis
 
1. Il lavoro straordinario può essere autorizzato solo per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non può essere utilizzato come fattore di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell' orario di lavoro.
2. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare stati di emergenza dichiarati tali ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, può essere autorizzato previo confronto con le rappresentanze sindacali e non concorre né ai limiti individuali, né al monte ore complessivo annualmente fissato d' intesa con le rappresentanze sindacali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 44/1988
CAPO II
 LAVORO STRAORDINARIO,
LAVORO NOTTURNO E/ O FESTIVO
Art. 114
 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 79 e 80 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e 18 della LR 7 giugno 1979, n. 24, l' importo del compenso per lavoro straordinario, determinato ai sensi del primo comma del succitato art. 80, è maggiorato di un importo pari a 1/150 dell' indennità integrativa speciale mensile spettante e di un importo pari a 1/150 del rateo della 13a mensilità, corrispondente a 1/12 della retribuzione in godimento.
Il lavoro straordinario viene compensato, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, con riposi sostitutivi, in ragione di una giornata per ogni 7 ore di lavoro straordinario non retribuito, da fruirsi entro il trimestre successivo, ovvero con particolari adattamenti di orario.
Al personale in servizio presso l' Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale si applica, per un numero massimo di sette unità, il limite di cui al quarto comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese.
Per le particolari esigenze connesse ai lavori di Commissione e d' Aula del Consiglio regionale, al personale in servizio presso la Segreteria Generale del Consiglio stesso si applica, per un numero massimo di 20 unità, il limite di cui al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese.
È abrogato l' ultimo comma dell' art. 79 della LR 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 7, secondo comma, L. R. 81/1982
2Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 14, settimo comma, L. R. 49/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
4Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 41, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5Comma 4 abrogato da art. 14, comma 41, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 115
 
I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di servizio si renda necessaria l' istituzione di turni notturni e/o festivi.
Nei casi previsti dal comma precedente, al dipendente spettano i seguenti compensi:
- per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, lire 3.000 orarie;
- per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo, lire 4.000 orarie;
- per il servizio ordinario notturno - festivo, lire 5.000 orarie.
Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale assegnati alle stazioni forestali ed agli uffici periferici dell' Azienda delle foreste, nonché ai marescialli ed alle guardie ittici assegnati all' Ente tutela pesca, spetta un compenso pari a lire 1.000 orarie per il servizio esterno per il quale non sia previsto, ai sensi dell' articolo 116 della presente legge, il trattamento di missione.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 49/1984
3Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 33/1987
4Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, comma 2, L. R. 33/1987
5Terzo comma sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 44/1988
6Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
7Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
8Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
CAPO III
 TRATTAMENTO DI MISSIONE
E DI TRASFERIMENTO
Art. 116
Al personale inviato in missione fuori dell' ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, spetta il trattamento economico previsto dal presente capo.
Si considera ordinaria sede di servizio il centro abitato dove ha sede l' ufficio di appartenenza.
Nei confronti dei marescialli e guardie del Corpo Forestale Regionale, assegnati alle stazioni forestali, per ordinaria sede di servizio s' intende tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della stazione stessa. Al personale di cui al presente comma, inviato in missione fuori di detta giurisdizione, spetta il trattamento di missione qualora sia inviato in località distanti almeno 10 chilometri dalla sede della stazione forestale.
Nei confronti del personale dell' Ente Tutela Pesca, addetto al servizio di vigilanza, per ordinaria sede di servizio s' intende, ai fini dell' applicazione della norma di cui al primo comma, la zona di operatività assegnata al personale medesimo corrispondente al territorio dei Comuni individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali.
Al personale di cui al terzo e quarto comma non compete il trattamento di missione qualora, per raggiungere una località nell'ambito della propria giurisdizione, debba transitare per località situate fuori del territorio regionale, ancorché poste in territorio estero.
Note:
1Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 35/1996
2Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3Partizione di cui fa parte l'art. 116, abrogata da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
4Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 117
 
Per recarsi in missione e per rientrare in sede, il dipendente regionale può servirsi:
a) di treni, anche se rapidi o speciali;
b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;
c) dell' aereo o di mezzi di trasporto marittimo, quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;
d) dell' aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri;
e) del proprio automezzo, o motomezzo, entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuta la prescritta autorizzazione;
f) dell' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, entro i limiti del territorio regionale, previa autorizzazione ed accertamento dei requisiti di legge per la guida.
Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo ovvero l' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, anche in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e) ed f) del primo comma.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 44/1988
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 51, comma 1, L. R. 8/1991
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, comma 1, L. R. 17/1992
4Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5Comma 2 abrogato da art. 12, comma 25, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 118

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al primo comma da art. 38, comma 1, L. R. 44/1988
3Parole sostituite al quarto comma da art. 3, comma 1, L. R. 35/1996
4Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 15, L. R. 22/2007
6Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 119
 
Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa, comprensiva della prima colazione, sostenuta per l' albergo fino alla prima categoria. In tale caso le misure dell' indennità di trasferta sono ridotte di 1/3.
Al dipendente inviato in missione fuori dal territorio regionale è data altresì la facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per la consumazione di due pasti giornalieri nel limite di 35 euro per pasto. In tale caso, le misure dell' indennità di trasferta vengono ridotte di 1/6 per pasto.
Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa, comprensiva della prima colazione, sostenuta per l' albergo fino alla prima categoria.
Al dipendente inviato in missione fuori dal territorio regionale è data altresì la facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per la consumazione di due pasti giornalieri nel limite di 35 euro per pasto.
Sulle misure risultanti dall' aumento e dai successivi adeguamenti, va operato l' arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 10, secondo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al secondo comma da art. 10, terzo comma, L. R. 81/1982
3Parole sostituite al secondo comma da art. 17, primo comma, L. R. 49/1984
4Parole sostituite al secondo comma da art. 39, comma 1, L. R. 44/1988
5Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, comma 1, L. R. 8/1991
6Parole sostituite al quarto comma da art. 4, comma 1, L. R. 35/1996
7Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
8Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007
9Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007
10Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
11Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 120
 
Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località comprese nell' ambito della regione, deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea oppure quando sia stato autorizzato a servirsi del mezzo proprio o di quello d' ufficio. Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta autorizzate con decreto dei Direttori regionali e di Servizio autonomo competenti, previa comunicazione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei dipendenti che siano stati inviati in missione per partecipare a corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionali.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 35/1996
2Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 121

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 122
 
Al dipendente inviato in missione, all' interno o all' estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia od effettuati con altri mezzi di linea terrestre o con piroscafi o con aerei, entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, nonché per l' uso del posto letto.
Compete altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, autobus e, nei casi di necessità e/o di urgenza, mezzi noleggiati o autotassametri, su autorizzazione di chi ha disposto la missione.
Per l' uso dei mezzi aerei, oltre al rimborso del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, è dovuto anche il rimborso di un' assicurazione sulla vita, stipulata dal dipendente per l' uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e altri assegni pensionabili, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte e di invalidità permanente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2Terzo comma abrogato da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007
Art. 123
 
Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l' espletamento della missione, compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, una indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina << super >> vigente nel tempo, se trattasi di automezzo; tale indennità è ridotta del 50% se trattasi di motomezzo. Al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ricovero dell' automezzo o motomezzo presso parcheggi o autorimesse.
Sulle misure risultanti va operato l' arrotondamento per eccesso a 10 lire.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 44/1988
2Ripristinate al primo comma le parole sostituite da articolo 40 L.R. 44/88, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 23, comma 1, L.R. 13/89.
3Parole aggiunte al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 8/1991
4Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 124
 
Per i percorsi o per le frazioni di percorso effettuati a piedi in zone prive di strade spetta un' indennità di lire 250 a KM.
Ai fini dell' applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.
L' indennità di cui al presente articolo è rideterminata ai sensi del precedente art. 118. Le misure risultanti dalla rideterminazione sono arrotondate per eccesso a 10 lire.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 125

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 126

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 127
1. I dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i Direttori di Servizio autonomo, dispongono direttamente in ordine all'effettuazione delle proprie missioni, inoltrando al riguardo alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e all'Assessore competente una relazione trimestrale per le valutazioni e le verifiche previste dalla normativa vigente.
2. Le missioni dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) della legge regionale 18/1996, fatta eccezione per i Direttori dei Servizi autonomi, sono disposte dal Direttore regionale.
3. Le missioni del restante personale sono disposte dal Direttore di Servizio o dal Direttore di Servizio autonomo ovvero, per il personale in servizio presso gli Enti regionali non articolati in Servizio, dal Direttore dell'Ente.
4. Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all'estero sono in ogni caso disposte dal Direttore regionale o dal Direttore del Servizio autonomo.
5. Le missioni del personale assegnato agli uffici di segreteria di cui all'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali.
6. Le missioni del personale assegnato all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 17 della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e alle segreterie di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1988, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale o da altro organo da individuarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali e al Consiglio regionale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 44/1988
3Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1996
4Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 128
 
Nel provvedimento con cui si dispone la missione, deve indicare l' oggetto e la presunta durata della medesima, la località o la zona da raggiungere, il giorno e l' ora della partenza - in relazione al mezzo di trasporto prescelto - nonché, ove se ne ravvisi l' opportunità, l' itinerario da seguire.
Qualora le autovetture di servizio risultino indisponibili e l' impiego dei mezzi di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l' opportunità nell' interesse dell' Amministrazione, chi dispone la missione ha facoltà di autorizzare, ai sensi del precedente articolo 117, l' uso dell' automezzo o motomezzo privato. L' autorizzazione non può essere concessa se il dipendente - nel farne richiesta - non abbia dichiarato, per iscritto, di sollevare la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall' uso del mezzo per danni a terzi o a cose.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 129
1. I dipendenti, inclusi quelli con qualifica di agente tecnico/autista e coadiutore/autista che, per ragioni di servizio, sono autorizzati a condurre automezzi propri o dell'Amministrazione vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.
Note:
1Articolo interpretato da art. 44, primo comma, L. R. 81/1982
2Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 31/1997
3Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 130
 
Alla fine di ogni mese, il dipendente che sia stato inviato in missione deve indicare in un prospetto riepilogativo le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di trasporto usato, nonché, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi a piedi.
Il dipendente che sia autorizzato ad usare per la missione il mezzo di sua proprietà, deve indicare nel prospetto il numero dei chilometri effettivamente percorsi.
Al prospetto devono essere allegati:
a) il provvedimento con cui ciascuna missione è stata disposta;
b) l' eventuale autorizzazione all' uso del mezzo proprio, se è stata rilasciata con separato provvedimento;
c) i documenti giustificativi delle spese di cui ai precedenti artt. 119 e 122;
d) l' eventuale autorizzazione all' uso ed alla guida dell' automezzo dell' Amministrazione o dell' Ente regionale.
(1)
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 42, comma 1, L. R. 44/1988
2Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 131
 
I dipendenti della Regione che compiono missioni per conto di altri Enti o per conto di privati conservano il proprio trattamento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 132
Al personale viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario per le ore effettuate in missione prima dell' orario iniziale e dopo l' orario finale d'obbligo, per un massimo di 4 ore nella giornata lavorativa e per un massimo di 8 ore nelle giornate non lavorative e festive nonché in caso di interventi per lo spegnimento di incendi boschivi da parte di marescialli e guardie del Corpo forestale regionale e per fronteggiare stati d' emergenza dichiarati tali ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
Le ore di lavoro straordinario compiute in missione sono computate, ai sensi del precedente comma, entro il limite massimo annuale previsto per il compenso del lavoro straordinario.
Raggiunto il limite massimo di cui al precedente comma, le ore di lavoro straordinario, nei limiti di cui al primo comma, vengono compensate con riposi sostitutivi ai sensi del secondo comma dell' art. 114.
Note:
1Primo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 33/1987
3Parole aggiunte al primo comma da art. 43, comma 1, L. R. 44/1988
4Parole sostituite al primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 35/1996
5Articolo interpretato da art. 8, comma 1, L. R. 35/1996
6Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 133
 
Al dipendente che con formale provvedimento sia stato trasferito da una ad altra sede di servizio, sita in Comune diverso, spetta, per le spese di trasferimento e di prima sistemazione, un importo pari a tre mensilità dell' indennità integrativa speciale vigente nel tempo, con esclusione di ogni altro trattamento di trasferta.
L' indennità di cui al precedente comma non spetta qualora il trasferimento sia disposto a seguito di iniziativa e a domanda del dipendente fuori da quanto previsto dal primo comma dell' articolo 5.
L'indennità di cui al primo comma non spetta:
a) quando il dipendente è trasferito nel Comune di residenza o di abituale dimora;
b) quando il trasferimento comporta, comunque, un avvicinamento al Comune di residenza o di abituale dimora;
c) quando il dipendente è trasferito in una sede distante non più di 30 chilometri dal Comune di residenza o di abituale dimora.
(2)
Note:
1Primo comma interpretato da art. 11, primo comma, L. R. 81/1982
2Terzo comma sostituito da art. 87, comma 1, L. R. 18/1996
3Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 134
 
Per il pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi dovuti per missioni, delle indennità di trasferimento, degli anticipi sulle indennità di trasferta e sui rimborsi dovuti per missione, dei compensi per lavoro straordinario, e di ogni altra indennità o assegno non prestabiliti in somma certa, il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare apertura di credito a favore di funzionari regionali all' uopo delegati.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 135
 
Il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali si applica anche ai componenti ed ai segretari degli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale, che non optino per il trattamento di missione previsto dallo Stato o dall' Ente pubblico ai quali eventualmente appartengano.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.