LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO I
 ATTRIBUZIONI, DOVERI E RESPONSABILITÀ
Art. 47
 
Il dipendente, nello svolgimento del suo lavoro, deve ispirarsi ai principi dello Statuto regionale e della presente legge, osservare l' orario d' ufficio, operare con assiduità e diligenza.
Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, chiarendone le ragioni. Se l' ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve comunque eseguirlo quando l' atto sia vietato dalla legge penale.
Art. 48

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 49
 
1. L' aggiornamento professionale costituisce un diritto - dovere del dipendente regionale.
2. La Regione provvede alla formazione ed all' aggiornamento dei dipendenti, nonché al loro perfezionamento professionale, servendosi di tutti i mezzi disponibili al fine di conseguire lo sviluppo di una o più adeguata e qualificante professionalità di tutto il personale regionale, il miglioramento della produttività dei servizi e degli uffici regionali nonché l' incremento della managerialità pubblica dei dirigenti, accordando altresì permessi speciali per motivi di studio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale sulla base di un piano triennale, finalizzato all' individuazione dei bisogni qualitativi e quantitativi di formazione nel periodo di riferimento, con la configurazione delle tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle metodologie, delle modalità e degli strumenti di attuazione e verifica.
4. Il piano triennale di cui al comma 3 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari del personale previo accordo con le rappresentanze sindacali e sentito il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre dell' anno precedente al triennio considerato.
5. Annualmente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 4, ad aggiornare il piano triennale, con l' inserimento di iniziative necessarie a colmare nuovi fabbisogni formativi.
6. Qualora il piano triennale di cui al comma 3 preveda lo svolgimento di iniziative formative i cui contenuti si riflettano anche sull' attività di organismi diversi dall' Amministrazione regionale, è autorizzata la partecipazione di soggetti esterni.
7. Il personale tenuto a partecipare ai corsi di formazione di cui al piano triennale ed alle iniziative di formazione, aggiornamento o perfezionamento professionale non programmabili, cui l' Amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell' Amministrazione.
8. Al personale partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove competa ai sensi della vigente legislazione regionale, il diritto al trattamento di missione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 50
 
I dipendenti che intendono frequentare corsi legali di studio hanno diritto di usufruire di congedi retribuiti nel limite massimo di 150 ore pro capite annuo, sempreché il corso al quale il dipendente intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come congedo retribuito.
L' istituto di cui al comma precedente si applica, nell' arco dell' anno scolastico, ad un numero di dipendenti non superiore al 3% del personale previsto in organico.
I beneficiari dei congedi dovranno fornire all' Amministrazione un certificato d' iscrizione al corso e successivi certificati di frequenza, con l' indicazione delle ore relative.
I congedi retribuiti già concessi e non giustificati dalla documentazione di cui al comma precedente verranno considerati come congedo ordinario.
I criteri, le modalità e gli organi competenti per la concessione dei congedi di cui al presente articolo saranno disciplinati con apposito regolamento da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 51
 
Il dipendente può essere collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per ragioni di studio e per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o sia assegnatario di borse di studio; il dipendente viene collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Il periodo trascorso in congedo ai sensi del comma precedente, la cui frequenza è provata con apposita certificazione, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti, ad eccezione del trattamento di previdenza e quiescenza. Tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/1991
Art. 52
 
I dipendenti regionali, nell' ambito e nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, rispondono degli atti da loro sottoscritti, firmati o siglati.
I dipendenti sono tenuti a svolgere tutti i compiti e le attività inerenti alla professione cui appartengono, secondo le norme che regolano l' esercizio della professione medesima, assumendone la responsabilità professionale.
Art. 53
 
1. Il dipendente regionale deve mantenere il segreto d' ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell' ambito delle proprie attribuzioni il dipendente preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall' ordinamento.
Note:
1Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 29/1992
Art. 54

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 33/1987
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 54 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 31/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 20, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 21, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
5Articolo abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 55
 
Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria dimora, purché la scelta sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d' ufficio.
Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l' ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.
Art. 56
1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.
3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico è fornito dall'Amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia.
4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.
5. Risultano, altresì, a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286.
6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 28, comma 1, L. R. 44/1988
2Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 29, comma 1, L. R. 44/1988
3Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 13/1989
4Parole sostituite al quarto comma da art. 7, comma 1, L. R. 13/1989
5Articolo sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 13/1998
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 13/1998
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 146, L. R. 4/2001
Art. 57
 
Nell' espletamento delle loro funzioni, i dipendenti regionali sono soggetti alla responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 63
 
Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l' Amministrazione non può iniziare la procedura per la dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie del profilo professionale assegnatogli, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od alla qualifica funzionale inferiore.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 64

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole aggiunte al terzo comma da art. 4, comma 1, L. R. 8/1991
4Articolo abrogato da art. 28, comma 4, L. R. 18/1996
Art. 65

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1991
5Articolo abrogato da art. 29, comma 5, L. R. 18/1996