LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO III
 DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEI COMANDI
CAPO I
 PERSONALE A CONTRATTO
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 42
Complessivamente otto posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria, facendo riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa.
Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione paritetica.
Nell' atto deliberativo sono specificate le qualifiche e le funzioni attribuite, nonché le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Per l' indennità di missione e trasferta saranno applicate ai dipendenti a contratto di cui al presente articolo le norme vigenti per il restante personale di qualifica equiparata.
Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo si applica l' equiparazione tra le funzioni giornalistiche e le qualifiche funzionali regionali di cui all' articolo 207.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
5Primo comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 33/1987
6Primo comma sostituito da art. 254, comma 3, L. R. 7/1988
7Secondo comma sostituito da art. 254, comma 3, L. R. 7/1988
8Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1988
9Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 24, comma 1, L. R. 44/1988
10Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 9/1991
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 1, L. R. 17/1992
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 65, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 5, L. R. 18/2016
14Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 4, L. R. 5/2018
15Parole soppresse al primo comma da art. 10, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 43
 
Per tutta la durata del servizio il personale di cui al precedente art. 42 è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale.
Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica funzionale equiparata.
Per le infrazioni ai doveri d' ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.
Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall' art. 82 della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
CAPO II
 COMANDI DI PERSONALE
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, L. R. 20/1996
2Articolo interpretato da art. 2, comma 1, L. R. 8/2005
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 23, quarto comma, L. R. 64/1986
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 198, comma 5, L. R. 7/1988
3Derogata la disciplina del secondo comma da art. 17, comma 1, L. R. 13/1989
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 2, L. R. 8/1991
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 11/1992
6Derogata la disciplina del primo comma da art. 44, comma 1, L. R. 17/1992
7Derogata la disciplina del secondo comma da art. 44, comma 1, L. R. 17/1992
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 1, L. R. 12/1994
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 2, L. R. 37/1995
10Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 2, L. R. 31/1997
11Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 31/1997
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 4/2000
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 21/2001
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 20/2002
15Derogata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 2, L. R. 20/2004
16Parole sostituite al secondo comma da art. 18, comma 1, L. R. 17/2010
17Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Derogata la disciplina del secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 83/1983
3Derogata la disciplina del quinto comma da art. 7, primo comma, L. R. 83/1983
4Parole sostituite al primo comma da art. 26, comma 1, L. R. 44/1988
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 6, L. R. 10/1991
6Parole aggiunte al primo comma da art. 58, comma 1, L. R. 49/1996
7Parole aggiunte al secondo comma da art. 58, comma 2, L. R. 49/1996
8Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.