LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO I
 RUOLO E DECLARATORIA DELLE QUALIFICHE
Art. 10
1. Il personale del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.
2. 
( ABROGATO )
(4)
3. 
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
3Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 20/2002
4Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Articolo sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 20/2002
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Articolo sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 20/2002
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole aggiunte al secondo comma da art. 24, comma 1, L. R. 17/1992
4Articolo sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 20/2002
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole aggiunte al primo comma da art. 25, comma 1, L. R. 17/1992
4Articolo sostituito da art. 7, comma 5, L. R. 20/2002
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 15

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4Articolo abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002
Art. 16

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4Articolo abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002
Art. 17

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Articolo abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002
Art. 18

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite all'ottavo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Articolo abrogato da art. 45, comma 2, L. R. 18/1996
Art. 19
 
Il personale regionale può partecipare a gruppi di lavoro, comitati e collegi nell' interesse della Regione e degli Enti regionali.
Art. 20

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4Parole aggiunte al primo comma da art. 250, comma 1, L. R. 7/1988
5Parole aggiunte al primo comma da art. 35, comma 1, L. R. 39/1993
6Terzo comma abrogato da art. 35, comma 2, L. R. 39/1993
7Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Gli effetti del quarto e quinto comma del presente articolo decorrono dall' 1 gennaio 1981 ai sensi dell' articolo 1, L.R. 54/81.
2Quarto comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 81/1982
3Quinto comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 81/1982
4Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 3, primo comma, L. R. 81/1982
5Parole aggiunte al sesto comma da art. 4, primo comma, L. R. 81/1982
6Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
7Parole sostituite all'ottavo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
8Parole sostituite al quarto comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1984
9Parole sostituite al sesto comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1984
10Quarto comma abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 33/1987
11Parole soppresse al quinto comma da art. 2, comma 1, L. R. 33/1987
12Parole sostituite al sesto comma da art. 2, comma 1, L. R. 33/1987
13Quarto comma abrogato da art. 250, comma 2, L. R. 7/1988
14Parole aggiunte al quinto comma da art. 250, comma 3, L. R. 7/1988
15Parole soppresse al quinto comma da art. 250, comma 3, L. R. 7/1988
16Integrata la disciplina del quinto comma da art. 251, comma 1, L. R. 7/1988
17Parole sostituite al sesto comma da art. 3, comma 1, L. R. 44/1988
18Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 1, L. R. 60/1988
19Comma 4 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° luglio 1990.
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
21Parole soppresse al sesto comma da art. 36, comma 1, L. R. 39/1993
22Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
23Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
24Terzo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
25Parole sostituite al quinto comma da art. 50, comma 2, L. R. 18/1996
26Sesto comma sostituito da art. 50, comma 3, L. R. 18/1996
27Settimo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
28Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 3, L. R. 18/1996
29Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
30Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 29/1997
31Ai sensi dell' articolo 12, comma 2, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza," autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dal 1° aprile 1996 e' disapplicato il primo comma.
32Terzo comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 1/2000
33Abrogato il terzo comma, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
34A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al terzo comma cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
35Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 26/1985
4Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 44/1988
5Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 44/1988
6Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
7Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
8Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 35/1996
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 26/1985
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 26/1985
5Parole sostituite al secondo comma da art. 5, comma 1, L. R. 44/1988
6Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 44/1988
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 17/1992
9Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
10Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
11Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 28/1982
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 30/1982
3Parole aggiunte al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 30/1982
4Derogata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 30/1982
5Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
6Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
7Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 50/1984
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, secondo comma, L. R. 50/1984
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, primo comma, L. R. 32/1985
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, secondo comma, L. R. 32/1985
12Parole sostituite al quinto comma da art. 26, terzo comma, L. R. 32/1985
13Parole sostituite al quinto comma da art. 23, terzo comma, L. R. 64/1986
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 249, comma 1, L. R. 7/1988
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 249, comma 2, L. R. 7/1988
16Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 13/1990
17Parole sostituite al terzo comma da art. 2, comma 2, L. R. 13/1990
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 31/1990
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 6, L. R. 31/1990
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 46/1990
21Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 5/1993 con effetto, ex articolo 5 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 39/1993
23Parole aggiunte al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 39/1993
24Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 2/1995
25Parole sostituite al primo comma da art. 50, comma 4, L. R. 18/1996
26La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
27Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, comma 2, L. R. 31/1997
28Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicate parole al quinto comma.
29Quarto comma abrogato da art. 4, comma 2, L. R. 1/2000
30Quinto comma abrogato da art. 4, comma 2, L. R. 1/2000
31Parole soppresse al primo comma da art. 13, comma 2, L. R. 8/2000
32Secondo comma abrogato da art. 13, comma 2, L. R. 8/2000
33Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Gli effetti del quarto comma del presente articolo decorrono dall' 1 gennaio 1981 ai sensi dell' articolo 1, L.R. 54/81.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 5, comma 6, L. R. 30/1982
3Quarto comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 81/1982
4Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, primo comma, L. R. 81/1982
5Parole sostituite al quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 12/1983
6Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
7Parole aggiunte al quarto comma da art. 252, comma 1, L. R. 7/1988
8Parole soppresse al quarto comma da art. 252, comma 1, L. R. 7/1988
9Parole sostituite al comma 4 da art. 29, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° luglio 1990.
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
11Parole sostituite al quarto comma da art. 2, comma 1, L. R. 2/1995
12Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
13Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
14Terzo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
15Parole sostituite al sesto comma da art. 50, comma 5, L. R. 18/1996
16Settimo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
17Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 3, L. R. 18/1996
18Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
19Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 29/1997
20Ai sensi dell' articolo 12, comma 2, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza," autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dal 1° aprile 1996 e' disapplicato il primo comma.
21Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 3, L. R. 8/2000
22Parole sostituite al quinto comma da art. 13, comma 3, L. R. 8/2000
23Abrogato il terzo comma, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
24A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al terzo comma cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
25Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 26/1985
3Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 44/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
5Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
6Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
7Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 27
 
Il personale del Corpo Forestale Regionale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia assume la denominazione di guardia del Corpo Forestale Regionale; quello della qualifica di segretario-maresciallo assume la denominazione di maresciallo del Corpo Forestale Regionale; il personale del Corpo medesimo, appartenente alle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente, assume la denominazione di ispettore del Corpo Forestale Regionale.
Il personale appartenente alle qualifiche di guardia e maresciallo con profilo professionale ittico assume la denominazione rispettivamente di guardia ittica e maresciallo ittico.
Al personale appartenente alle qualifiche di guardia, maresciallo ed ispettore del Corpo Forestale Regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo Forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.
La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali è affidata a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie del Corpo Forestale Regionale.
5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, si intende attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore- guardia del Corpo forestale regionale.
Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:
a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;
b) consigliere forestale;
c) segretario - maresciallo del Corpo forestale regionale;
d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 20 anni.
(8)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4Aggiunti dopo il quinto comma 3 commi da art. 13, comma 1, L. R. 13/1998
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 146, L. R. 4/2001
6Quinto comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 10/2003
7Ottavo comma abrogato da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
8Parole sostituite alla lettera d) del settimo comma da art. 3, comma 19, L. R. 14/2023