LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 43
 
Per tutta la durata del servizio il personale di cui al precedente art. 42 è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale.
Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica funzionale equiparata.
Per le infrazioni ai doveri d' ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.
Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall' art. 82 della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983