LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 42
Complessivamente otto posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria, facendo riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa.
Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione paritetica.
Nell' atto deliberativo sono specificate le qualifiche e le funzioni attribuite, nonché le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Per l' indennità di missione e trasferta saranno applicate ai dipendenti a contratto di cui al presente articolo le norme vigenti per il restante personale di qualifica equiparata.
Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo si applica l' equiparazione tra le funzioni giornalistiche e le qualifiche funzionali regionali di cui all' articolo 207.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
5Primo comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 33/1987
6Primo comma sostituito da art. 254, comma 3, L. R. 7/1988
7Secondo comma sostituito da art. 254, comma 3, L. R. 7/1988
8Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1988
9Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 24, comma 1, L. R. 44/1988
10Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 9/1991
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 1, L. R. 17/1992
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 65, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 5, L. R. 18/2016
14Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 4, L. R. 5/2018
15Parole soppresse al primo comma da art. 10, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.