LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Gli effetti del quarto comma del presente articolo decorrono dall' 1 gennaio 1981 ai sensi dell' articolo 1, L.R. 54/81.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 5, comma 6, L. R. 30/1982
3Quarto comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 81/1982
4Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, primo comma, L. R. 81/1982
5Parole sostituite al quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 12/1983
6Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
7Parole aggiunte al quarto comma da art. 252, comma 1, L. R. 7/1988
8Parole soppresse al quarto comma da art. 252, comma 1, L. R. 7/1988
9Parole sostituite al comma 4 da art. 29, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° luglio 1990.
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
11Parole sostituite al quarto comma da art. 2, comma 1, L. R. 2/1995
12Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
13Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
14Terzo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
15Parole sostituite al sesto comma da art. 50, comma 5, L. R. 18/1996
16Settimo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
17Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 3, L. R. 18/1996
18Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
19Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 29/1997
20Ai sensi dell' articolo 12, comma 2, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza," autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dal 1° aprile 1996 e' disapplicato il primo comma.
21Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 3, L. R. 8/2000
22Parole sostituite al quinto comma da art. 13, comma 3, L. R. 8/2000
23Abrogato il terzo comma, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
24A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al terzo comma cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
25Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.