LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 217
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, ad eccezione delle norme da essa richiamate, e salvo quanto previsto dal successivo comma, le seguenti disposizioni:
- art. 1, numero 1, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23;
- legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2;
- legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7;
- legge regionale 5 agosto 1975, n. 48;
- articolo 19 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59;
- legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11;
- legge regionale 7 aprile 1978, n. 21;
- legge regionale 29 dicembre 1978, n. 87;
- legge regionale 27 agosto 1979, n. 46;
- legge regionale 22 dicembre 1980, n. 71;
- ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
L' art. 24 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 1982.
Note:
1Articolo interpretato da art. 38, primo comma, L. R. 81/1982
2Articolo interpretato da art. 39, primo comma, L. R. 81/1982