LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 207
 
L' applicazione dello stato giuridico e trattamento economico previsti dal contratto nazionale del lavoro giornalistico ai dipendenti di cui al primo comma dell' articolo 206, avviene secondo la seguente equiparazione:
- dirigente: caporedattore
- funzionario: vicecaporedattore
- consigliere: caposervizio - segretario: redattore ordinario.
(1)
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 54/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 5/2018