LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 193
 
Le norme di cui all' articolo 7 della presente legge si applicano alla Segreteria Generale Straordinaria a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a prescindere dalla emanazione del Regolamento di cui al primo comma del citato articolo 7.
La costituzione dei gruppi di lavoro di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale Straordinario.
Ai coordinatori dei gruppi di cui al presente articolo si applica la norma di cui al terzo comma dell' articolo 6 della presente legge.