LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 192
 
Nella prima applicazione della presente legge e fino all' entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione e degli Enti regionali, ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 8, sono individuate le seguenti unità organizzative periferiche:
- Uffici tavolari;
- Centri zonali dell' ERSA;
- Centri di formazione professionale dell' IRFoP.
Il coordinatore preposto ad una delle suddette unità ha, tra l' altro, la responsabilità organizzativa dell' unità medesima con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell' attività del personale ad essa addetto.