LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 177
 
Per il personale regionale cui siano state attribuite, nel corso dell' anno 1981, le indennità previste dall' articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, continui ad essere addetto alle mansioni previste dalle citate norme dell' articolo 82, lo stipendio di cui al precedente articolo 176 viene rideterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l' attribuzione di un importo pari a lire 25.000 mensili, elevate a lire 45.000 mensili per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi.
La rideterminazione di cui al precedente comma spetta altresì:
- al personale assente per malattia nel corso del 1981 che abbia svolto dette mansioni fino alla data dell' inizio dell' assenza;
- al personale con qualifica funzionale di commesso o di coadiutore che sia stato preventivamente autorizzato alla guida di automezzi e che abbia effettivamente svolto in via continuativa nel corso del 1981 le mansioni di autista;
- al personale con qualifica di agente tecnico che nelle more della procedura per il trasferimento alla qualifica funzionale di commesso per inidoneità fisica sia stato addetto al servizio d' Aula del Consiglio regionale;
- al personale con qualifica di agente tecnico che negli anni precedenti al 1981 e fino alla data di inizio della procedura per il trasferimento di specializzazione per motivi di salute abbia svolto le mansioni di autista e che sia stato riconosciuto idoneo alla guida di automezzi ed abbia ripreso a svolgere le mansioni di autista.
Note:
1Articolo interpretato da art. 24, primo comma, L. R. 81/1982
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 24, secondo comma, L. R. 81/1982