LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 176
 
Per il personale in servizio al 31 dicembre 1978, l' attribuzione dei nuovi livelli funzionali - retributivi di cui alla tabella B, salvo quanto previsto dal successivo articolo 180 e la nuova progressione economica, di cui alla tabella C, decorrono dal 1 gennaio 1979.
Per il personale di cui al comma precedente, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dal 1 gennaio 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1978, comprensivo di classi e scatti acquisiti;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29;
- rateo determinato al 31.12.1978 dell' importo della classe e/o scatto in corso di maturazione: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la posizione tabellare corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la posizione tabellare corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, anche maturati virtualmente nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, virtualmente maturate al 31 dicembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
- eventuale importo di cui agli articoli 178 e 183.
A decorrere dal 1 gennaio 1980, lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1979, determinato ai sensi del comma precedente;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29, detratto l' importo dell' aumento contrattuale attribuito per l' anno 1979.
A decorrere dal 1 gennaio 1981, lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a L. 2.000 annue lorde per ogni mese o frazioni di mese superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo, maturato alla data del 31 dicembre 1980; nonché con l' attribuzione del seguente aumento contrattuale mensile lordo:
- commesso 16.000
- agente tecnico 16.000
- coadiutore, guardia CFR 17.500
- segretario, maresciallo CFR 23.000
- consigliere 30.000
- dirigente 33.000
(1)
La progressione economica del personale in servizio al 31 dicembre 1978 si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove 8 classi e l' importo delle classi previste dalla LR 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 31 dicembre 1978.
Il personale di cui al presente articolo consegue, nei limiti di cui al comma precedente, la seconda classe di stipendio al compimento del secondo anno di anzianità.
L' aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dal quarto comma del presente articolo viene attribuito al personale regionale, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base al presente articolo.
Note:
1Parole soppresse al quarto comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982